Nulla la sentenza tributaria che presenta evidente contrasto tra motivazione e dispositivo

by admintrib

La Sentenza 1° dicembre 2021, n. 37849 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. D’Aquino) decide, cassando la sentenza di appello e rinviando alla CTR, un caso particolare in cui la sentenza del Giudice di merito presentava un vizio evidente.

Il contribuente ricorrente aveva infatti dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 36, comma 2, n. 4 (d. lgs.) 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 132, secondo comma, n. 4 e 156 cod. proc. civ., derivando da ciò la nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione. Il ricorrente aveva infatti denunciato in appello come il giudice di primo grado avesse determinato in misura forfetaria ed equitativa i ricavi del contribuente. Il giudice di appello aveva accolto tale motivo di appello, ritenendo erronea la rideterminazione del reddito in via equitativa da parte del giudice di primo grado in quanto priva di motivazione; tuttavia aveva confermato la conferma della sentenza di primo grado. Quindi la sentenza della CTR risulta priva di motivazione e, in ogni caso, il dispositivo sarebbe dovuto essere di accoglimento e non di rigetto dell’appello principale del contribuente, con conseguente contrasto tra dispositivo e motivazione.

Per la Suprema Corte motivo è fondato, mostrando la sentenza impugnata un palese e insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione. Il dispositivo della sentenza impugnata è di rigetto dell’appello del contribuente, appello con il quale il ricorrente aveva, tra l’altro, censurato l’applicazione del metodo equitativo da parte del giudice di primo grado nella determinazione del maggior reddito (imputatogli sulla base del c.d. “tovagliometro”)

La sentenza di primo grado era, peraltro, giunta ad accogliere parzialmente il ricorso, riducendo il maggior reddito accertato in ragione della «forfetizzazione» del numero dei coperti in base a una proposta conciliativa formulata dall’Ufficio e a un ipotizzato maggiore sfrido, oltre al consumo di «menù semplice». Nella motivazione, invece, si legge che «il collegio rileva, comunque, la fondatezza della censura mossa dall’appellante, per quanto attiene la determinazione in via equitativa del maggior reddito accertato». Ma tale statuizione, a sua volta, contrasta, oltre che con il dispositivo di rigetto dell’appello, con altra statuizione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui «la statuita legittimità dell’atto accertativo è supportata da una articolata motivazione, in cui sono evidenziati con precisione gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, redendo in tal modo possibile il controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento».

I Giudici della Sezione Tributaria si richiamano allora alla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore  materiale (Cass., Sez. V, 3 agosto 2021, n. 22122; Cass., Sez. V, 27 aprile 2021, n. 11057; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33650; Sez. VI, 17 ottobre 2018, n. 26074).

La statuizione di rigetto dell’appello del contribuente (in dispositivo) è in contrasto con l’accoglimento del motivo di appello (in motivazione) relativo all’utilizzo del metodo equitativo. L’effettiva statuizione di conferma dell’atto impositivo è, poi, in palese contrasto con la proposizione dell’appello nel merito del contribuente, laddove l’appello dell’Ufficio riguardava, come risulta dalla sentenza impugnata, la statuizione delle spese.

La sentenza è, pertanto, nulla per palese contrasto tra motivazione e dispositivo, senza che sia ricostruibile l’iter logico seguito che sta a fondamento della statuizione giudiziale.

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