Richiesta di documenti da parte dell’amministrazione: va precisato il termine ed occorre indicare le conseguenze della mancata consegna. In caso contrario nessuna preclusione per produzioni documentali successive

by admintrib

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza 2 marzo 2023, n. 6275 (Pres. Cirillo, Rel. Guida) torna ancora sul cosiddetto rifiuto di esibizione di documenti richiesti dagli Uffici (previsto dall’art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) accogliendo una specifica eccezione del contribuente.

La Corte precisa al riguardo che dall’atto impositivo risulta che al contribuente è stato notificato l’invito a fornire la documentazione contabile rilevante, nonché dati, notizie e chiarimenti sulle operazioni annotate sui conti nella sua disponibilità.

Quanto appunto ai riferimenti normativi si osserva che in tema di accertamento fiscale, l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dall’art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. A tal fine, peraltro, è necessario che l’Amministrazione, con l’invio del questionario, fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse, senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale sia invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare l’azione dell’ufficio.

Censurando quindi la pronuncia del Giudice di appello la Suprema corte testualmente rileva al riguardo: “La sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che al contribuente che non risponde al questionario inviatogli dall’autorità tributaria è preclusa la produzione, in sede amministrativa e in giudizio, di nuovi documenti, non si attiene al principio di diritto sopra enunciato in quanto trascura che, nella fattispecie concreta, con l’invio del questionario l’amministrazione non aveva fissato al contribuente un termine per l’adempimento né indicato le conseguenze pregiudizievoli in caso di inottemperanza alle richieste.”

 

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