L’ordinanza n. 2816 dell’8 febbraio 2026 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Lo Sardo, Rel. Bruno), interviene su un tema di particolare rilevanza sistematica nella disciplina dell’imposta di registro applicabile agli atti giudiziari con specifico riguardo alla tassazione della condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria conseguente al recesso da contratto preliminare.
I Giudici hanno infatti enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di registrazione degli atti giudiziari, in caso di recesso del promissario acquirente ex articolo 1385, comma 2, del codice civile da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore, la condanna di quest’ultimo alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera e), della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di pronuncia diretta al ripristino dello status quo ante a seguito dello scioglimento (per recesso) del contratto preliminare”.
La controversia nasce dall’applicazione dell’aliquota proporzionale del 3% ex lett. b) da parte dell’Amministrazione finanziaria in relazione a una sentenza che, dichiarata la risoluzione del preliminare, aveva condannato la promittente venditrice alla restituzione dell’acconto e al pagamento del doppio della caparra; la contribuente sosteneva invece l’applicabilità dell’imposta in misura fissa ex lett. e), trattandosi di statuizioni accessorie a una pronuncia demolitoria.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della contribuente, ricostruisce il rapporto tra le due disposizioni in termini di specialità, attribuendo alla lett. b) carattere generale per le condanne aventi effetti acquisitivi e alla lett. e) natura speciale per le pronunce che dichiarano nullità, annullamento o risoluzione, ancorché portanti condanna alla restituzione di somme o beni.
La distinzione viene ancorata al diverso presupposto impositivo: l’aliquota proporzionale si giustifica in presenza di un effettivo trasferimento di ricchezza, espressivo di autonoma capacità contributiva, mentre l’imposta fissa trova applicazione quando la pronuncia si limiti a ripristinare lo status quo ante, eliminando gli effetti di un titolo negoziale caducato.
In tale prospettiva, i Giudici chiariscono che anche la condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, pur connotata da una funzione risarcitoria, è ricondotta nell’alveo delle statuizioni ripristinatorie, in quanto strettamente accessoria allo scioglimento del vincolo e priva di autonoma attitudine a manifestare nuova ricchezza.
