L’annullamento in Autotutela non è un accordo tra Fisco e contribuente: la Corte conferma l’irrilevanza dell’atto ai fini dei termini decadenziali.

by AdminStudio

Con Ordinanza n. 3158 del 12 febbraio 2026 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Socci) affronta un tema cruciale in materia di imposta di registro e potere di autotutela, ribadendo come l’atto con cui l’Amministrazione annulla la propria pretesa resta sempre un atto proprio dell’Agenzia delle entrate irrilevante, peraltro, ai fini dei termini decadenziali.

La vicenda trae origine dalla tassazione di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., che aveva disposto il trasferimento di quote di terreni subordinandolo al pagamento del prezzo residuo. Inizialmente, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione, per poi annullarlo in autotutela su istanza della società contribuente, la quale sosteneva che la tassazione proporzionale dovesse essere differita all’avveramento della condizione sospensiva. Tuttavia, una volta comunicato il passaggio in giudicato e il pagamento del prezzo, l’Ufficio emetteva un nuovo avviso che veniva impugnato dai contribuenti per intervenuta decadenza.

La Suprema Corte, confermando la decisione della CTR di Trieste, ha rigettato il ricorso del Fisco chiarendo che l’annullamento in autotutela non può essere assimilato a un accordo negoziale tra le parti, restando un atto unilaterale e imperativo dell’Amministrazione.

Sotto il profilo sostanziale, i giudici di legittimità hanno ricordato che, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, la condizione del pagamento del prezzo in una sentenza ex art. 2932 cod. civ. è considerata meramente potestativa e, come tale, non sospende la tassazione proporzionale, che deve essere disposta al momento della registrazione della sentenza stessa, a prescindere dal suo passaggio in giudicato (Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27902, Rv. 651415 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 29/04/2022, n. 13705, Rv. 664501 – 01).

Poiché il secondo avviso di liquidazione era stato notificato oltre il termine quinquennale dalla registrazione, la pretesa tributaria è stata dichiarata decaduta, non potendo il Fisco invocare un presunto mutamento interpretativo o un accordo con il contribuente per derogare ai termini di legge.

In conclusione, la pronuncia sottolinea come l’errore dell’Ufficio nell’esercitare l’autotutela non possa tradursi in una rimessione in termini a danno del contribuente.

 

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