Segnaliamo una interessante sentenza della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione (n. 5760 depositata il 12 febbraio 2026, Pres. Di Nicola, Rel. Pazienza) in tema di costituzione di un fondo patrimoniale in presenza di debiti erariali.
La vicenda trae origine da un procedimento penale promosso nei confronti di due imputati ai quali veniva contestato, tra le altre cose, il concorso nel delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione alla costituzione di un fondo patrimoniale su beni immobili conferiti allo scopo di sottrarli alle pretese dell’Amministrazione finanziaria.
In primo grado il giudice riteneva accertata la responsabilità dei due soggetti per il concorso nel delitto di sottrazione fraudolenta, individuando l’elemento oggettivo nel vincolo di destinazione derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale, ritenuto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento del credito tributario.
La Corte di appello di Milano confermava integralmente la pronuncia di condanna, sia quanto all’art. 5 sia quanto all’art. 11 d.lgs. 74/2000, ritenendo assorbite o implicitamente superate le istanze difensive in tema di istruttoria testimoniale, di ricostruzione dei flussi economici e di qualificazione dell’atto dispositivo (fondo patrimoniale) come operazione fraudolenta pregiudizievole per l’Erario.
Diversa è la valutazione della Corte di cassazione con riferimento al capo relativo alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 d.lgs. 74/2000.
I ricorsi dei contribuenti convergevano principalmente su tre profili:
- la carenza di un accertamento specifico in ordine alla concreta idoneità della costituzione del fondo patrimoniale a rendere inefficace, in tutto o in parte, la riscossione coattiva delle imposte;
- l’assenza di un’analisi motivazionale circa la presenza di artificio, inganno o menzogna, tali da rendere l’atto dispositivo non immediatamente percepibile, nei suoi effetti pregiudizievoli, dall’Erario;
- la mancata considerazione della disciplina civilistica del fondo patrimoniale, in particolare degli artt. 167 e 170 c.c., che ne delimita l’aggressione esecutiva ai soli debiti contratti per bisogni estranei alla famiglia, con specifica declinazione nella giurisprudenza civile e tributaria sull’aggredibilità dei beni conferiti.
La Cassazione accoglie tali censure, rilevando che la motivazione della Corte territoriale si era limitata a dare per scontato che la mera costituzione del fondo patrimoniale integrasse l’atto fraudolento richiesto dall’art. 11 d.lgs. 74/2000, senza confrontarsi con:
- il necessario accertamento del pericolo concreto di inefficacia dell’azione esecutiva fiscale;
- la verifica della sussistenza del dolo specifico di frode, inteso come volontà di sottrarre il patrimonio all’adempimento delle obbligazioni tributarie;
- il quadro giurisprudenziale, di legittimità e di merito, che da tempo nega la sufficienza del mero vincolo di destinazione al fine di integrare la fattispecie penale.
Per effetto di tale valutazione, la sentenza impugnata veniva annullata con rinvio, limitatamente al reato di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000 nei confronti di entrambi gli imputati, restando per il resto inammissibile il ricorso di A.A. in punto art. 5.
La sentenza richiama esplicitamente un indirizzo giurisprudenziale già consolidato in tema di rapporto tra art. 11 d.lgs. 74/2000 e fondo patrimoniale, maturato in pronunce che, nella prassi, vengono identificate – anche nei repertori – con le denominazioni “Dinelli” e “Parlatore”.
In tali arresti la Cassazione ha affermato che:
- la costituzione di un fondo patrimoniale può, in astratto, rientrare tra gli atti potenzialmente idonei a integrare la fattispecie di sottrazione fraudolenta, in quanto incide sulla libera aggredibilità dei beni da parte dei creditori;
- tuttavia, non è sufficiente il mero dato formale della costituzione del fondo: occorre una verifica in concreto dell’idoneità dell’atto a rendere inefficace, in tutto o in parte, la riscossione coattiva, alla luce della effettiva struttura del patrimonio del debitore, dell’entità del debito tributario e della disciplina civilistica che regola l’esecuzione sui beni vincolati.
Da qui il principio, ribadito dalla sentenza 5760/2026, per cui:
- è necessario valutare se, nonostante il conferimento in fondo patrimoniale, residuino beni e risorse sufficienti a garantire il credito erariale;
- bisogna accertare se, in considerazione delle concrete modalità di contrazione del debito di imposta, la pretesa tributaria rientri o meno tra i debiti per i quali i beni del fondo sono aggredibili ex art. 170 c.c.;
- occorre una motivazione puntuale sull’esistenza di un pericolo reale (non meramente ipotetico) per l’effettiva esecuzione coattiva.
La Corte valorizza inoltre un ulteriore indirizzo giurisprudenziale, riferito alle decisioni comunemente indicate come “Colanzi” e “Cemin”, incentrato sulla qualificazione dell’“atto fraudolento” ai fini dell’art. 11 d.lgs. 74/2000.
Secondo tali pronunce:
- l’atto fraudolento si distingue dall’atto meramente simulato o dall’atto di liberalità in quanto connotato da elementi di artificio, inganno o menzogna;
- la fraudolenza implica che l’operazione non consenta all’Erario di coglierne immediatamente il contenuto pregiudizievole, proprio perché altera, occulta o rappresenta in modo fuorviante la reale situazione patrimoniale del debitore;
- il reato di sottrazione fraudolenta non può essere configurato in presenza di un atto dispositivo che, pur riducendo il patrimonio aggredibile, sia trasparente, formalmente corretto e non accompagnato da ulteriori accorgimenti diretti a eludere la conoscibilità da parte del creditore pubblico.
Questa linea subordina quindi l’applicazione dell’art. 11 alla presenza di un quid pluris di dissimulazione, che si pone in rapporto di continuità concettuale con la disciplina dei reati fallimentari e con l’idea di “atto dispositivo fraudolento” elaborata, ad esempio, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ove l’elemento soggettivo richiede la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori o anche solo l’accettazione del rischio di un danno al ceto creditorio.
La decisione commentata richiama infine il filone giurisprudenziale che, sulla scia dell’arresto “Ferlanda”, sottolinea la necessità di coordinare l’interpretazione dell’art. 11 d.lgs. 74/2000 con la disciplina civilistica del fondo patrimoniale, in particolare con gli artt. 167 e 170 c.c.
Tali disposizioni:
- configurano il fondo patrimoniale come un vincolo di destinazione sui beni conferiti, destinati a far fronte ai bisogni della famiglia;
- limitano l’aggressione esecutiva ai beni del fondo ai soli debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, escludendo la possibilità di esecuzione per obbligazioni estranee salvo che il creditore dimostri la conoscenza, da parte del terzo, dell’estraneità del debito alle esigenze familiari;
- sono state interpretate dalla giurisprudenza civile e tributaria nel senso che anche i crediti dell’Erario possono, in determinate condizioni, aggredire i beni del fondo, soprattutto quando vi sia un nesso tra l’attività da cui scaturisce il debito di imposta e le esigenze di mantenimento del nucleo familiare.
La Corte mette così in rilievo che non può considerarsi automaticamente pregiudizievole, ai fini penali, un vincolo che, alla luce degli artt. 167 e 170 c.c., non implica necessariamente l’inaggredibilità dei beni da parte dell’Erario. Inoltre il giudizio di idoneità fraudolenta deve tener conto dell’effettivo regime di responsabilità patrimoniale delineato dal diritto civile, evitando sovrapposizioni indebite fra illecito penale e legittima pianificazione patrimoniale.
