Regime transitorio e presunzione di prioritaria distribuzione di riserve di utili: i chiarimenti delle Entrate

by admintrib

Con risposta a interpello n. 163 del 30 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 sia applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili. Ciò anche nei casi in cui l’applicazione della disposizione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi (perché ad esempio sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta).

Nei fatti la Società istante rappresentando di disporre di riserve disponibili suscettibili di essere distribuite a favore dei propri soci entro il 31 dicembre 2022 chiedeva all’Ufficio se, in caso di delibera senza attribuzione specifica di riserve, fosse possibile: ritenere assegnati ai soci qualificati prima gli utili formatisi ante 2007, successivamente quelli formatisi tra il 2008 ed il 2016 e, infine, quelli riferibili al 2017, fino all’esaurimento delle rispettive riserve; avere possibilità di scelta in merito alle riserve da destinare alla distribuzione della quota di dividendi di spettanza dei soci non qualificati.

Come specificato dall’Agenzia la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 1005) ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate (art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR), percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per i dividendi percepiti in base al principio di cassa a partire dal 1° gennaio 2018 la tassazione nella misura del 26 per cento, con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta o dell’imposta sostitutiva.

Tuttavia il successivo comma 1006 ha previsto che, in deroga a tale principio generale, «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022», continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR. Ovvero gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad IRPEF in misura parziale. Detta misura varia (in forza di appositi decreti ministeriali) in relazione all’aliquota IRES vigente nel periodo di maturazione dell’utile.

Come ricordato dall’Agenzia vige inoltre (in forza degli stessi decreti ministeriali) una presunzione, che opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili, in forza della quale gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

L’Agenzia, negando la soluzione prospettata dalla Società istante, ha quindi chiarito come tale presunzione debba applicarsi qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili: questo onde evitare che possa essere utilizzata soltanto con riferimento alle partecipazioni che potrebbero usufruire di un trattamento fiscale più vantaggioso

Come specificato dall’Ufficio la presunzione in parola opera, in ogni caso, in relazione agli utili ed al loro periodo di produzione e non in relazione ai percettori; del resto né nei decreti ministeriali né nella relazione di accompagnamento ai decreti è ravvisabile un riferimento esplicito tale da considerare la disciplina in oggetto applicabile alle sole partecipazioni qualificate.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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