L’Ordinanza 30 marzo 2022, n. 10187 della Sezione filtro della Corte di Cassazione (Pres. Greco, Rel. Luciotti) non contiene per la verità nessun principio nuovo, ma riteniamo sia utile per ricordarci che l’accertamento sintetico basato sul conto corrente bancario è uno strumento utilizzabile per tutti i contribuenti senza distinzione di tipologia di redditi dichiarati. Anche un dipendente che introiti somme non riconducibili alle retibuzioni e senza spiegazione, quindi, può essere accertato.
I Giudici della Sesta Sezione trattano tra le altre di una eccezione proposta dal ricorrente (nel caso specifico l’Agenzia delle Entrate) in relazione violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ.. In particolare il ricorrente lamenta che la CTR avrebbe errato nel ritenere che nei confronti dei lavoratori dipendenti non operi la presunzione legale posta dal citato art. 32.
La Corte ricorda che, secondo il proprio costante orientamento «la limitazione […] dell’ambito applicativo della disciplina in esame», ovvero di quella relativa agli accertamenti bancari, «ai soli soggetti “esercitanti attività d’impresa commerciale, agricola, artistica o professionale” è priva di qualsivoglia riscontro normativo» (Cass. n. 22514 del 2013).
Principio questo ribadito anche da Cass. n. 1519 del 2017 e Cass. n. 2432 del 31/01/2017 secondo cui «La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell’art.32 comma 1 n.2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art.32, anche all’art. 38 del medesimo d.P.R., riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari)» (in termini già Cass. n. 19692 del 2011, in motivazione; conf. anche Cass. n. 2432 del 2017 e Cass. n. 29572 del 2018).
Vale quindi il consolidato insegnamento della Corte, applicabile a tutti i contribuenti senza distinzioni, secondo cui la presunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 dettata in materia di imposte sui redditi, secondo la quale gli importi riscossi nell’ambito di rapporti bancari, in mancanza di annotazione nelle scritture contabili, sono considerati compensi posti a base delle rettifiche operate ai sensi degli artt. 38-41 dello stesso decreto, ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell’imponibile, omologa a quella stabilita dall’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, consentendo di riferire a redditi imponibili, conseguiti nell’attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli “accrediti” come ricavi.
Si tratta per la Corte di presunzione legale “juris tantum” che consente di considerare come ricavo riconducibile all’attività professionale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo, e comportante l’inversione dell’onere della prova, spettando a quest’ultimo di superare detta presunzione offrendo la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che venga indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti (arg. da Cass. 26111 del 2015 e n. 21800 del 2017; conf. Cass. n. 5152, n. 5153, n. 19807 e n. 19806 del 2017, n. 18065, n. 18066, n. 18067, n. 16686, n. 16699, n. 16697, n. 11776, n. 6093 del 2016; Sez. 6-5, ord. n. 7453, n. 9078 e n. 19029 del 2016).
