Recupero a tassazione di costi privi del requisito della certezza, che hanno generato sopravvenienze attive in anni successivi: va rimborsata l’imposta pagata l’anno di emersione della sopravvenienza, pena la violazione dell’art. 163 TUIR

by admintrib

L’ordinanza 14 giugno 2023 n. 17068 (Pres. Crucitti, Rel. Giudicepietro) della quinta sezione della Corte di Cassazione respinge un ricorso dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un diniego di rimborso di Ires ed Irap per l’anno 2008 ad una società. La vicenda era scaturita dalla mancata deduzione di costi, recuperati a tassazione dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’anno di imposta 2007 ed imputati dal contribuente come sopravvenienze attive con riferimento all’anno di imposta 2008. Secondo la CTR se le imposte non fossero state rimborsate si sarebbe determinata una duplicazione di imposta.

In Cassazione l’Agenzia delle Entrate fa valere il fatto che la definizione del 2007 sia avvenuta nella procedura di accertamento con adesione e quindi dal momento in cui la definizione si era perfezionata con il versamento delle somme dovute, era esclusa la possibilità per il contribuente di proporre istanza di rimborso di quanto riteneva aver versato in eccesso.

Per la Corte l’argomentazione va considerata con attenzione ed in riferimento alla giurisprudenza precedente la quale ha delineato il principio per cui, dopo l’accordo in adesione, lo strumento della tutela giudiziaria è utilizzabile solo nel caso in cui il contribuente ravvisi degli errori in fase di liquidazione del tributo da parte dell’amministrazione finanziaria, avendo questa non correttamente determinato una maggiore imposta dovuta in base alle risultanze del processo verbale di constatazione, posto che, solo in tali circostanze, escludere un’autonoma impugnazione dell’atto di definizione significherebbe impedire al contribuente di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, con l’effetto che, pur in presenza di errori da parte dell’Ufficio, si vedrebbe cristallizzata, senza alcuna possibilità di tutela, una pretesa erariale non legittima.

Con riferimento al caso di specie, l’istanza di rimborso della controricorrente ha riguardato errori nella indicazione delle violazioni sostanziali riportate nel processo verbale di constatazione e poi trasfuse nell’atto di definizione.

Nella specie, infatti, nel recuperare a tassazione, perché privi di certezza, i costi dedotti dalla contribuente nell’anno 2007, i verificatori nel p.v.c., cui la contribuente prestava adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5 – bis, davano atto che gli stessi costi venivano computati come sopravvenienze attive nel 2008, con l’effetto di posticipare il pagamento delle relative imposte dal 2007 al 2008, in cui vi era una aliquota Ires più favorevole.

Le parti, quindi, hanno concordato circa l’esercizio della corretta imputazione dei costi ed il recupero a tassazione dei relativi importi; di conseguenza, proprio sulla base dell’adesione al p.v.c., l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto riconoscere il rimborso, non solo – come ha fatto – delle somme pagate in eccesso per i costi “non di competenza” dell’anno 2008 e riferibili al 2007 (cfr. Cass. n. 2420/2021), ma anche di quelle relative alle sopravvenienze attive indicate nel reddito imponibile del 2008 e corrispondenti ai costi privi di certezza, dedotti nel 2007 e recuperati a tassazione.

Orbene, non essendo contestato che la società contribuente abbia aderito all’accertamento per l’anno 2007, in cui venivano recuperati a tassazione i costi privi del requisito della certezza ed ai quali corrispondevano le sopravvenienze attive dell’anno 2008, la doppia imposizione risulta essere un fatto evidente e tale fatto collide con il divieto (principio) generale di cui all’art. 163, T.u.i.r., sicche` il pagamento avvenuto in seguito all’adesione per il 2007 trasforma quello effettuato per il 2008 in un indebito oggettivo (in un caso in parte simile, vedi Cass. n. 7438/2021, in motivazione).

In conclusione, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene rigettato.

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