Reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs n. 74 del 2000: non sono prova sufficiente le risultanze del 770 se non vengono acquisite le certificazioni.

by Luca Mariotti

Il delitto di omesso versamento di ritenute certificate di cui all’art. 10-bis del d.lgs n. 74 del 2000, presenta una componente omissiva, rappresentata dal mancato versamento nel termine delle ritenute effettuate, ed una precedente componente commissiva, consistente, a sua volta, in due distinte condotte, costituite dal versamento della retribuzione con l’effettuazione delle ritenute e dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni prima dello spirare del termine previsto per la presentazione della dichiarazione quale sostituto d’imposta (Sez. 3, n. 40526 del 8.4.2014).

Spesso chi contesta il reato basa l’imputazione sulla dichiarazione annuale del sostituto di imposta (cd. modello 770) da cui risultano le ritenute operate.

In merito a tale dichiarazione e alla sua idoneità a fungere da prova del rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, esiste un contrasto giurisprudenziale.

Secondo un primo indirizzo, sulla premessa che la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta può essere fornita dal pubblico ministero mediante documenti, testimoni o indizi, si ritiene sufficiente la allegazione dei mod. 770 provenienti dallo stesso datore di lavoro (Sez. 3, n. 1443 del 15.11.2012; Sez. 3, n. 33187 del 12.6.2013; Sez. 3, n. 19454 del 27.3.2014).

In base ad un secondo indirizzo, ad oggi minoritario, ma sempre più diffuso, la prova dell’elemento costitutivo del reato, rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro poiché il modello 770 e la certificazione rilasciata ai sostituti sono documenti disciplinati da fonti normative distinte, rispondono a finalità non coincidenti, e non devono essere consegnati o presentati contestualmente (Sez. 3, n. 40526 del 2014, cit.).

Nel caso di specie in sede di appello l’imputato aveva espressamente contestato la mancata acquisizione delle certificazioni, ponendo in discussione la sussistenza stessa di un elemento costitutivo del reato dato per scontato dal giudice di prime cure sulla base della pura e semplice presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta.

La Corte territoriale ha affrontato la questione richiamandosi al sopra indicato indirizzo ermeneutico maggioritario della Corte, ma non ha risolto la specifica questione di fondo sollevata dall’imputato.

La III Sezione penale con la Sentenza 15 settembre 2015 n. 37075 annulla quindi la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo