Una soluzione (prevedibilmente pro-fisco)per gli atti firmati dai dirigenti decaduti?

by Luca Mariotti

La Corte di cassazione con la sentenza 18448 depositata il 18 settembre 2015, interpretando l’articolo 42 del D.Lgs. 546/92, afferma il principio per cui all’avviso di accertamento privo di sottoscrizione, delle indicazioni e della motivazione o ad al quale non risulti allegata la documentazione non anteriormente conosciuta dal contribuente, al pari delle altre norme che prevedono analoghe ipotesi di “nullità” degli atti tributari nelle diverse discipline d’imposta, non è direttamente applicabile il regime normativo di diritto sostanziale e processuale dei vizi dì “nullità” dell’atto amministrativo.

Cioè l’art. 21 septies della legge n. 241/1990 (e sul piano processuale l’art. 31, comma 4, del Dlgs 2 luglio 2010 n. 104 (CPA) nell’autonoma azione di accertamento della nullità sottoposta a termine di decadenza, e nella attribuzione del potere di rilevazione “ex officio” da parte del Giudice amministrativo-) non si applicano direttamente al diritto tributario, atteso che l’ordinamento tributario costituisce un sottosistema del diritto amministrativo, con il quale è in rapporto di “species ad genus”, potendo pertanto trovare applicazione le norme generali sugli atti del procedimento amministrativo soltanto nei limiti in cui non siano derogate o non risultino incompatibili con le norme speciali di diritto tributario che disciplinano gli atti del procedimento impositivo.

Di conseguenza nella categoria unitaria della “nullità tributaria” si collocano indifferentemente tutti i vizi ritenuti tali da inficiare la validità dell’atto tributario che vengono ricondotti, indipendentemente dalla peculiare nanna di ciascuno, nello schema della invalidità-annullabilità

Essi devono quindi essere tempestivamente fatti valere dal contribuente mediante impugnazione da proporsi, con ricorso, entro il termine di decadenza di cui all’art. 21 Dlgs n. 546/1992, in difetto del quale il provvedimento tributario -pure se affetto da vizio “nullità”- si consolida, divenendo definitivo e legittimando l’Amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva della imposta.

Consegue che si pone in oggettivo conflitto con il sistema normativo tributario l’affermazione secondo cui, in difetto di tempestiva impugnazione dell’atto impositivo affetto da “nullità”, tale vizio possa comunque essere fatto valere per la prima volta dal contribuente con la impugnazione dell’atto conseguenziale, ovvero che, emergendo il vizio dagli stessi atti processuali, possa, comunque, essere rilevato di ufficio dal Giudice tributario, anche in difetto di norma di legge che attribuisca espressamente tale potere”.

La decisione è dirompente per il riflesso sugli atti sottoscritti dai funzionari la cui nomina è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Chi avesse percorso la via della nullità-inesistenza dell’atto, quindi, ai sensi dell’articolo 21 della L. 241/90 e della (finora) prevalente lettura dell’articolo 42 citato, attendendo le successive fasi della causa per introdurre l’eccezione di nullità, rischia di restare con le pive nel sacco.

Quindi (cfr. il Sole 24 del 19 settembre) il vizio doveva essere eccepito dall’inizio nel ricorso o se successivamente attraverso memorie integrative da presentare entro il termine di 60 giorni dalla conoscenza del fatto (la sentenza della Consulta è stata pubblicata il 25 marzo 2015 per cui entro il 25 maggio 2015). A meno che proprio questa sentenza, dando una lettura difforme dalla prevalente giurisprudenza precedente, non “riattivi” il termine di 60 giorni…..

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo