Dopo il discutibile (e da più parti discusso…) provvedimento del 14 settembre di cui abbiamo dato conto ieri, l’Agenzia opportunamente rivede alcune considerazioni ivi espresse con un comunicato del 15 settembre 2015.
In sintesi:
- L’indicazione nella relazione (anche se già presentata) degli elementi relativi alle annualità non più accertabili non è un obbligo (il che costringerebbe a reperire nuovi dati e a integrare le istanze già inviate) ma una facoltà;
- Le istanze (trasmesse o da trasmettere entro il 30 settembre) possono essere integrate entro 30 giorni e anche dopo il 30 settembre;
- Le cifre rilevanti ai fini dell’emersione sono quelle indicate nella relazione e relativi allegati.
Si tratta quindi di una vera e propria proroga tecnica, che richiede però l’invio dell’istanza entro il 30 settembre. A questo punto tale invio può avere funzione sostanziale di “prenotazione” (cfr. Il Sole 24 ore di oggi, pag. 3).
