Interessante sentenza (n. 5921 del 10 febbraio 2015) della terza sezione Penale della Cassazione in tema di delitto di cui all’art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento IVA).
Tale delitto costituisce un reato omissivo istantaneo, proprio, che si consuma alla scadenza del termine previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. Se a quella è stato dichiarato il fallimento non può essere imputato l’ultimo legale rappresentante. Se a quella data poi, come nel caso di cui trattasi, pur non essendo stato dichiarato il fallimento, erano già stati posti in essere degli atti che conducevano a tale esito, va adeguatamente valutata, ai fini della responsabilità penale del precedente legale rappresentante, la situazione di fatto. Nel caso specifico a) era già stata presentata da pochi giorni l’istanza di fallimento in proprio b) da alcuni mesi l’assemblea dei soci aveva deliberato tale soluzione rispetto a una crisi aziendale irreversibile.
Inoltre il Giudici escludono la penale responsabilità del liquidatore, che non abbia provveduto, pur disponendo della provvista necessaria, al versamento dell’IVA, dovuta in base alla dichiarazione presentata, in pendenza di istanza di fallimento in proprio (poi accolta), per la sussistenza della scriminante putativa ex art. 51 c.p., avendo egli agito al fine di non incorrere nel reato di bancarotta preferenziale.