Reato di omesso versamento di ritenute certificate: novità giurisprudenziali sull’elemento costitutivo.

by Luca Mariotti

La III Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza 9 febbraio 2015 n. 5736, si tiene in linea con una sentenza precedente (Sez. 3, n. 40526 del 8/4/2014, Ga.) nella quale si è affermato il principio secondo il quale “nel reato di omesso versamento  di  ritenute  certificate,  la  prova  dell’elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, il cui onere incombe all’accusa, non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro”. I Giudici danno peraltro atto dell’esistenza di sentenze di segno contrario della stessa Corte, ma risolvono il conflitto con un totale allineamento alla citata sentenza 40526/2014, nella quale, in primo luogo, viene fatto riferimento all’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 37425 del 28/3/2013, Fa.) e dalla prevalente dottrina in ordine al reato in esame, che ha individuato l’elemento specializzante che lo caratterizza nel rilascio della certificazione al sostituito, con la conseguenza che la norma penale non può trovare applicazione non soltanto quando il sostituto non abbia operato le ritenute, ma anche quando questi non abbia rilasciato la certificazione, oltre che nel caso in cui abbia rilasciato la certificazione in un momento successivo alla scadenza del termine per effettuare il versamento. Gli elementi costitutivi della fattispecie, necessari per attribuire rilevanza penale alla condotta omissiva sono, quindi, costituiti dalle parti di condotta attiva comprendenti tanto l’effettuazione della ritenuta quanto la successiva emissione della certificazione.

Date dunque tali premesse, i Giudici rilevano che, nella fattispecie, la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni testimoniali rese dal funzionario della Agenzia delle Entrate che aveva materialmente effettuato la verifica, dalle quali era emerso che negli intercalari del modello 770 erano indicati i quadri CUD dei lavoratori. Non risultavano inoltre versati i relativi importi.I giudici del gravame, tuttavia, fanno riferimento alla mera indicazione dei quadri CUD, senza però specificare se vi sia stata una effettiva verifica comprovante l’avvenuto rilascio delle certificazioni, cosicché la decisione impugnata non risulta chiara sul punto.
Tale stato di cose, dunque, secondo la terza Sezione, rende necessario l’annullamento con rinvio sul punto della sentenza impugnata affinché la Corte del merito proceda ad un nuovo esame, colmando la rilevata lacuna motivazionale.

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