Nullo l’accertamento sottoscritto dal funzionario delegato se al di fuori dello scaglione di valore per il quale il direttore dell’Ufficio gli aveva attribuito il potere di firma

by admintrib

“In tema di sottoscrizione di avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi richiama implicitamente il citato art. 42, se il contenuto della delega di firma emessa dal capo dell’ufficio in via generale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto”.

Questo il principio di diritto affermato con ordinanza n. 32386 del 3 novembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Gori).

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP, addizionali e accessori relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010 con cui ricostruiva il reddito di impresa di una s.a.s. imputandolo per trasparenza in capo ai soci pro quota ex art. 5 TUIR. Il giudice di prime cure accoglieva la doglianza preliminare contenuta nei ricorsi relativa all’assenza di valida firma in calce agli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e della socia accomandante e, per derivazione, nei confronti del socio accomandatario, per assenza di valida delega. Il giudice d’appello confermava tale decisione. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per aver la CTR mancato di ritenere valida la sottoscrizione degli avvisi impugnati da parte del capo ufficio controlli, a ciò delegato sino al tetto di 250.000,00 euro da parte del Direttore dell’ufficio territoriale dell’Agenzia, come da atto dispositivo depositato in primo grado.

Secondo consolidata giurisprudenza “In tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità ditali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella I. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.)” (Cass. 9 novembre 2015 n.22810).

Come ricordato dalla Corte “la previsione della nullità per illegittima sottoscrizione vige quanto all’accertamento per imposizione diretta ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e, per l’imposizione indiretta, in forza dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42. Di conseguenza, se la prova dell’esistenza della delega e del suo corretto esercizio, sia ai fini dell’IRAP che ai fini dell’IVA oggetto di ripresa non è assolta dall’Amministrazione, l’avviso di accertamento è nullo”.

La Corte, confermando il buon operato della CTR, respinto il ricorso dell’Ufficio, ha dunque evidenziato come nel caso di specie risultasse invalida la sottoscrizione da parte del capo ufficio controlli in luogo del capo area accertamento poiché la delega aveva delimitato per valore lo scaglione in relazione al quale veniva attribuito a ciascuno dei due il potere di firmare l’avviso di accertamento e tale limite impostosi dall’Amministrazione finanziaria pacificamente non era stato rispettato.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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