Nullità insanabile se l’avviso di accertamento è intestato ad un soggetto del cui decesso l’ente ha piena contezza

by admintrib

“L’obbligo di comunicazione posto a carico degli eredi del contribuente è diretto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei loro confronti le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa; per cui se la comunicazione viene fatta, gli atti impositivi vanno notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato mentre se la comunicazione non viene fatta, gli uffici possono notificare gli atti intestati al dante causa nell’ultimo domicilio dello stesso e diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 36675 del 14 dicembre 2022 dalla Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. Balsamo, Rel. Russo).

Nei fatti due contribuenti impugnavano quattro avvisi di accertamento emessi dal comune relativi ad ICI degli anni 2008 – 2007 deducendone la nullità (in quanto intestati e notificati il 6 agosto 2012 ad un soggetto, dante causa dei ricorrenti, deceduto il 23 dicembre 2008) ed eccependone inoltre il difetto di motivazione e l’erronea determinazione del valore dei beni. La CTP respingeva il ricorso. La CTR accoglieva parzialmente l’appello dei contribuenti determinando il valore delle aree fabbricabili con una riduzione del 50%. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i contribuenti affidandosi a quattro motivi tra i quali la violazione e falsa applicazione dell’articolo 65 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Con tale motivo gli stessi deducevano la nullità insanabile degli avvisi di accertamento perché intestati a persona deceduta nel 2008 e notificati agli eredi; sin dal primo grado di giudizio infatti i ricorrenti avevano eccepito di aver comunicato per ben due volte (atto notorio e dichiarazione di successione) al Comune l’avvenuto decesso del dante causa.

La Corte ha in prima battuta ricordato la distinzione tra la nullità dell’avviso di accertamento e la nullità della notifica dello stesso: questo perché la nullità della notifica può essere sanata se l’atto raggiunge lo scopo dato che la notificazione altro non è che una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto d’imposizione fiscale (Cass. 1156 del 17/01/2019; Cass. n. 21184 del 05/07/2022; Cass. n. 18480 del 21/09/2016).

Come sottolineato dai Giudici di Legittimità, del resto, nella specie i ricorrenti avevano dedotto non soltanto la nullità della notifica, ma piuttosto ed in primo luogo la nullità dell’avviso di accertamento poiché emesso nell’anno 2012 e intestato a persona defunta nell’anno 2008 nonostante gli stessi avessero già comunicato al Comune l’avvenuto decesso del dante causa.

La Corte, in tal senso, ha dunque sancito che l’intestazione dell’avviso di accertamento “non costituisce un dato puramente formale, ma incide sul momento strutturale del rapporto tributario che non è configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente; in tal caso si avrà una nullità insanabile dell’avviso in quanto tendente a instaurare un rapporto tributario con un soggetto che non è più esistente e del cui decesso l’ente ha piena contezza”.

I Giudici, accolto il ricorso dei contribuenti, hanno evidenziato come nel caso di specie il giudice di appello, erroneamente, non avesse rilevato tale nullità: lo stesso infatti aveva ritenuto che la valutazione di merito comportasse l’assorbimento di ogni altra eccezione, quando invece l’insanabile nullità dell’avviso deve, al contrario, implicare l’assorbimento delle contestazioni di merito.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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