Attività di trasporto di rifiuti (anche con nolo a caldo) assoggettabile ad aliquota agevolata al 10%

by admintrib

“L’attività di trasporto dei rifiuti, ancorché svolta nella forma del noleggio con conducente (nolo a caldo) costituisce attività di gestione di rifiuti assoggettabile ad aliquota agevolata a termini dell’art. art. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III del d.P.R. n. 633/1972”.

Questo il principio di diritto affermato con sentenza n. 36868 del 15 dicembre 2022 dalla Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. D’Aquino).

Nei fatti un contribuente impugnava un avviso di accertamento con il quale veniva accertata maggiore IVA imponibile per emissione di fatture per «nolo a caldo» (noleggio automezzi con autista), a seguito di attività di raccolta rifiuti con aliquota ridotta al 10%, in relazione alle quali l’Ufficio riteneva doversi applicare l’aliquota ordinaria del 20% in quanto prestazioni non afferenti all’attività di gestione rifiuti. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente; la CTR respingeva l’appello dell’Ufficio rilevando l’accessorietà (art. 12 d.P.R. n. 633/1972) dell’attività di nolo a caldo rispetto a quella principale di gestione dei rifiuti. Proponeva ricorso in cassazione l’Agenzia lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 633/1972 e del punto 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972.

Come noto l’art. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III del d.P.R. n. 633/1972 sottopone ad aliquota agevolata al 10% le prestazioni di servizi di “gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani» e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché’ prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione”. Tale disposizione costituisce attuazione dell’art. 98 Dir. 2006/112/CE secondo cui gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte con riferimento a talune attività di primario interesse pubblico igienico-sanitario.

Tuttavia, posto che le disposizioni relative alla riduzione delle aliquote e alle esenzioni vanno interpretate restrittivamente, l’aliquota agevolata va riconosciuta in relazione alle sole prestazioni di servizi espressamente indicate dalla norma di cui all’art. 127-sexiesdecies.

Come evidenziato dalla Corte l’art. 127-sexiesdecies non contiene una definizione ai fini fiscali dell’attività di gestione di rifiuti, ma opera un rinvio recettizio all’art. 6, comma 1, lett. d) d. lgs. n. 22/1997, disposizione sostituita dall’art. 183, d. lgs. 6 aprile 2006, n. 152, il quale alla lett. n) ridefinisce la gestione dei rifiuti come “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari”.

I Giudici di Legittimità hanno pertanto specificato che: a) il trasporto di rifiuti rientra nella definizione di gestione dei rifiuti; b) anche le prestazioni di nolo a caldo necessarie per lo svolgimento dell’attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani rientrano tra le prestazioni di servizi con aliquota agevolata essendo rilevante ai fini della agevolazione lo svolgimento dell’attività di trasporto, indipendentemente dalla modalità organizzativa (svolgimento diretto o esternalizzato a terzi) con cui la stessa viene realizzata.

La Corte, respinto il ricorso dell’Ufficio, correggendo la motivazione della CTR ha chiarito che l’attività di trasporto dei rifiuti (ancorché svolta nella forma del nolo a caldo) costituisce attività di gestione di rifiuti in senso stretto, assoggettabile pertanto ad aliquota agevolata ai sensi dell’art. art. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III del d.P.R. n. 633/1972 in quanto tale e non in quanto prestazione accessoria.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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