Notifiche di atti tributari: la variazione anagrafica si perfeziona decorsi 30 giorni dalla comunicazione a cura del contribuente

by admintrib

Con sentenza n. 41137 del 22 dicembre 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Leuzzi) ha sancito il principio di diritto per cui, ai fini delle notifiche di atti tributari, le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo abbiano efficacia decorsi trenta giorni dalla comunicazione resa a cura del contribuente e non invece dall’avvenuta iscrizione nei registri a cura dei funzionari.

Nei fatti un dottore commercialista, impugnava la cartella di pagamento basata su avviso di accertamento per recupero importi IVA e IIDD emesso nei suoi confronti e non impugnato deducendo l’omessa notifica dell’avviso stesso. In particolare: il commercialista documentava di aver comunicato all’anagrafe il trasferimento in data 17 novembre 2008; la notifica avveniva il 19 dicembre 2008 presso la vecchia residenza, oramai riconducibile alla sola moglie separata; il perfezionamento formale della variazione anagrafica a cura del funzionario comunale si concretizzava invece in data 22 dicembre 2008. La CTP di Sassari respingeva il ricorso, mentre la CTR della Sardegna accoglieva il successivo gravame del contribuente. Da qui il ricorso per cassazione dell’Agenzia.

Come ricordato dalla Corte l’art. 60, comma l, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione ratione temporis applicabile) prevede che la notificazione debba effettuarsi nel domicilio fiscale del destinatario, mentre il successivo comma 3 della norma soggiunge che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo abbiano efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello della “avvenuta variazione anagrafica”.

Proprio in quest’ottica i Giudici di Legittimità sanciscono che “Il riferimento all’avvenuta variazione va inteso come coincidente con il giorno della comunicazione della variazione d’indirizzo a cura del contribuente. È tale comunicazione a scandire l’avvio del decorso del termine mensile, non rilevando il successivo perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica”.

Come sostenuto dalla Corte appare implausibile che la norma dell’art. 60 colleghi il decorso di un termine dilatorio ad un atto (e a un momento) intrinsecamente volubile e pressoché inconoscibile, sia da parte del contribuente che dell’amministrazione, qual è l’adempimento burocratico dell’annotazione della variazione anagrafica ad opera del funzionario comunale deputato a provvedervi. Infatti se il termine di trenta giorni per procedere alla notifica al vecchio indirizzo fosse fatto decorrere dall’annotazione risulterebbe assolutamente incerto e malfermo il dies a quo di efficacia della nuova residenza dal quale computare il termine di trenta giorni dell’art. 60, termine che si legherebbe ad una data variabile, oltre che difficilmente conoscibile, tanto per il contribuente che per l’amministrazione.

La Corte, respinto il ricorso dell’Agenzia, ha dunque chiarito che: l’onere del contribuente è quello di dare comunicazione della variazione o modificazione dell’indirizzo; la comunicazione della variazione ha senz’altro un’efficacia immediata, ma è solo una volta spirato il termine “mensile” che il nuovo indirizzo spiega a tutti gli effetti la propria efficacia ai fini notificatori anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria; una volta adempiuta la comunicazione, il contribuente è consapevole che nei successivi trenta giorni è esposto ancora a ricevere la notifica anche al precedente indirizzo, ma è altresì edotto che una volta trascorsi quei trenta giorni il nuovo indirizzo produrrà i propri effetti anche nei confronti degli Uffici finanziari e che ai fini notificatori il pregresso indirizzo diventerà inservibile.

 

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