La corretta determinazione dell’acconto Iva nell’ambito dell’istituto del Gruppo Iva

by admintrib

Con risposta a interpello n. 859 del 23 dicembre 2021 le Entrate hanno fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta determinazione dell’acconto Iva (di cui all’articolo 6, comma 2, della Legge n. 405/90) nell’ambito dell’istituto del Gruppo Iva.

Nei fatti la società istante (facente parte con efficacia dal 1° gennaio 2021, in qualità di controllante con altre società nei confronti delle quali risultano congiuntamente verificati i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di un Gruppo IVA) chiedeva chiarimenti all’Ufficio circa le modalità di determinazione dell’acconto IVA dovuto dal neo costituito Gruppo IVA in relazione sia al suo primo anno di operatività che per le annualità successive.

Come ricordato dall’Agenzia il Gruppo IVA è disciplinato dal Titolo V bis del Decreto IVA e le relative disposizioni di attuazione sono contenute nel DM 6 aprile 2018. In particolare l’articolo 70 quinques del DPR 633/1972, al comma 4, sancisce che “gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA”; mentre il DM 6 aprile 2018, all’articolo 2, comma 1, conferma ulteriormente che “il Gruppo IVA assume gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione e’ esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la costituzione del Gruppo”.

A tal proposito l’Agenzia con alcuni documenti di prassi ha più volte precisato che: a seguito della costituzione del Gruppo IVA, i soggetti aderenti perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto passivo d’imposta tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di IVA per le operazioni che verranno poste in essere dal Gruppo nel suo complesso e gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili sono pertanto a carico del Gruppo IVA (cfr. circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018); il Gruppo IVA non realizza alcun effetto successorio delle posizioni giuridiche attive e passive delle società aderenti, risolvendosi in un regime opzionale che comporta il venir meno della soggettività passiva individuale di ciascun membro, ai soli fini IVA e per il tempo di efficacia dell’opzione (cfr. risoluzione n. 72/E del 1° agosto 2019).

In altri termini come precisato dall’Ufficio il Gruppo IVA è disciplinato quale autonomo soggetto passivo d’imposta, titolare degli stessi diritti e obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo IVA, con posizioni creditorie e debitorie autonome rispetto a quelle dei soggetti che lo costituiscono.

L’Agenzia ha dunque confermato che: a) relativamente al primo anno di operatività il Gruppo IVA è esonerato dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA (in ragione del fatto che non disporrebbe di uno dei due parametri di commisurazione, quello storico, su cui si basa il calcolo dell’acconto); b) relativamente alle annualità successive la determinazione dell’acconto su base storica dovrà effettuarsi tenendo conto esclusivamente del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato dal Gruppo stesso nel mese di dicembre dell’anno precedente indipendentemente da eventuali ingressi (e/o fuoriuscite) di singoli partecipanti intervenuti nell’anno di imposta successivo.

 

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