Adeguamento della “società di comodo” al reddito minimo: non è una operazione di mera liquidazione. Necessario un avviso di accertamento motivato

by admintrib

Anche qualora in contribuente non abbia presentato istanza di interpello disapplicativo, il ricalcolo delle imposte sulla base dei parametri delle cosiddette “società di comodo” non può avvenire con semplice liquidazione. Lo precisa l’Ordinanza 29 dicembre 2021 n. 41840 della Sezione Tributaria (Pres. Chindemi, Rel. Paolitto). Non è ammessa quindi la mera notifica di una cartella di pagamento, ma occorrerà sempre l’avviso di accertamento.

E’ infatti ormai pacifico, anche per la Suprema Corte, che in materia di società di comodo, l’Amministrazione finanziaria non possa emettere la cartella ex art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ammissibile solo se fondata su un controllo meramente cartolare, per l’importo indicato dal contribuente quale risultato del test di operatività, atteso che i parametri di cui all’art. 30 della I. n. 724 del 1994 (nel testo risultante dalle modifiche apportategli dall’art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla I. n. 248 del 2006) non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma dati presuntivi, il cui mancato raggiungimento costituisce, salva la prova contraria, un elemento sintomatico della natura non operativa della società (così Cass., 12 dicembre 2016, n. 25472 cui adde Cass., 29 dicembre 2020, n. 29734);

Perciò viene rimarcato dalla Sezione Tributaria che l’emissione di cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, è ammissibile solo se l’importo scaturisca da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando, come nel caso in esame, presuppone la risoluzione di questioni giuridiche.

Nel caso specifico la CTR non si era attenuta a questi principi. Anzi, la stessa l’Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, aveva poi fatto riferimento ad un atto di indirizzo (direttiva n. 8/2013, del 12 febbraio 2013) col quale si è disposto «l’abbandono delle controversie instaurate avverso cartelle di pagamento emesse dagli uffici a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni per recuperare le imposte dovute sul reddito “minimo” delle società “non operative”», sul rilievo che «la contestazione relativa all’omesso adeguamento al reddito “minimo” deve trovare la sua naturale sede nella fase di accertamento e non in quella di liquidazione della dichiarazione».

Ma per quanto sia stato preannunciato un atto di autotutela, – avendo l’Agenzia concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, – l’atto in questione non è stato poi adottato. Ne segue l’accoglimento del ricorso del contribuente e la condanna alle spese per l’Agenzia delle Entrate.

 

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