Non legittima la compensazione dei crediti erariali anteriori all’apertura del fallimento con crediti della massa maturati durante la procedura

by admintrib

“E’ infondata la pretesa erariale di compensare un proprio credito, maturato anteriormente all’apertura del fallimento con un credito IRES spettante alla massa, maturato durante la gestione fallimentare. In effetti l’eccezione di compensazione ai sensi della L. Fall., art. 56, (oggi, in termini analoghi, art. 155, codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), presuppone di necessità l’anteriorità delle posizioni creditorie rispetto alla declaratoria di fallimento, stante la necessaria identità nella titolarità attiva e passiva delle contrapposte obbligazioni, rispettivamente a posizioni invertite, laddove compensando crediti erariali maturati anteriormente, con crediti derivanti dalla gestione fallimentare (e dunque posteriori all’apertura della procedura) tale requisito fa difetto, essendo debitore per i primi il fallito, mentre il creditore dei secondi è la massa. Inoltre, una diversa soluzione determinerebbe un indebito pregiudizio per i creditori concorsuali, in violazione del principio della par condicio creditorum (rispetto alla quale già la compensabilità di crediti e debiti anteriori costituisce un indubbio privilegio rispetto alla falcidia)”.

Questo è il principio di diritto espresso nella Ordinanza 13 dicembre 2022, n. 36400 della Sezione Tributaria (Pres. Cirillo, Rel. D’Angiolella), che respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate la quale pretendeva di far valere, rispetto a un credito ceduto dalla procedura fallimentare, la sussistenza di somme iscritte a ruolo con data anteriore alla cessione per un importo ben superiore al credito ceduto.

Per la Corte è infondata la pretesa erariale di compensare un proprio credito, maturato anteriormente all’apertura del fallimento con un credito IRES spettante alla massa, maturato durante la gestione fallimentare.

In effetti l’eccezione di compensazione ai sensi della L. Fall., art. 56, (oggi, in termini analoghi, art. 155, codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), presuppone di necessità l’anteriorità delle posizioni creditorie rispetto alla declaratoria di fallimento, stante la necessaria identità nella titolarità attiva e passiva delle contrapposte obbligazioni, rispettivamente a posizioni invertite, laddove compensando crediti erariali maturati anteriormente, con crediti derivanti dalla gestione fallimentare (e dunque posteriori all’apertura della procedura) tale requisito fa difetto, essendo debitore per i primi il fallito, mentre il creditore dei secondi è la massa.

Inoltre, una diversa soluzione determinerebbe un indebito pregiudizio per i creditori concorsuali, in violazione del principio della par condicio creditorum (rispetto alla quale già la compensabilità di crediti e debiti anteriori costituisce un indubbio privilegio rispetto alla falcidia).

Nel caso specifico poi viene rilevato come il credito opposto in compensazione da parte dell’amministrazione risulti tutto inerente a posizioni maturate anteriormente alla declaratoria di fallimento, ed infatti lo stesso si riferisce all’anno d’imposta 1991 (pag. 9 del ricorso in cassazione), laddove il fallimento venne dichiarato in data 9 ottobre 1992; mentre il credito oggetto di cessione è pacificamente costituito dalle ritenute d’acconto subite durante la gestione fallimentare sugli interessi attivi maturati sui libretti di deposito intestati alla procedura (sul punto pag. 10 del ricorso), ed oggetto della dichiarazione finale rispetto alla chiusura della stessa avvenuta nel 2008.

Facendo così difetto lo stesso presupposto della compensabilità, il ricorso viene respinto.

 

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