Mancanza dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario: non è responsabile delle sanzioni per gli omessi adempimenti il sostituto che abbia osservato la normale diligenza

by admintrib

Con risposta a interpello n. 245 del 8 marzo 2023 le Entrate chiariscono che non debba ritenersi responsabile delle sanzioni il sostituto che, osservando la normale diligenza e facendo affidamento sulla dichiarazione (poi rivelatasi mendace) di adesione al regime forfetario rilasciata dal sostituito, abbia omesso o versato tardivamente le ritenute e trasmesso con dati errati le Certificazioni Uniche e il Modello 770.

Nei fatti l’Istante chiedeva, nella sua funzione di sostituto d’imposta, quale comportamento adottare in relazione alla ritenuta d’acconto non operata sui compensi corrisposti dal 1° gennaio 2021 fino a ottobre 2022 ad un collaboratore che aveva dapprima dichiarato di avvalersi del regime forfetario e, soltanto successivamente (nel novembre 2022), di aver invece perso i requisiti già a decorrere dal 2021.

Come evidenziato dall’Agenzia (risposte ad interpelli n. 499 e 500, pubblicate il 26 novembre 2019), in linea generale, è possibile rimediare all’indebita fruizione del regime forfetario adottando una delle seguenti modalità: emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in aumento, ex articolo 26, comma 1, del decreto IVA, al fine di integrare le fatture originarie con l’IVA di rivalsa e indicare la ritenuta d’acconto; ovvero, emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in diminuzione, ex dell’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto IVA, a storno delle fatture originarie ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, al fine di addebitare l’IVA di rivalsa ed indicare la ritenuta d’acconto.

Nel caso di specie dunque, come chiarito dall’Ufficio, in termini operativi: “nel presupposto che i compensi fatturati e percepiti dal collaboratore/sostituito nel periodo d’imposta 2021, rispetto ai quali il medesimo dovrebbe aver emesso, nel 2022, una nota di variazione in aumento dell’IVA, ex articolo 26, comma 1, del decreto IVA, siano stati correttamente dichiarati dallo stesso collaboratore/sostituito (anche mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai fini delle imposte sul reddito ed IVA) e siano state corrisposte le relative imposte, interessi e sanzioni si ritiene che l’istante/sostituto non debba eseguire il versamento delle ritenute d’acconto non operate, né presentare le certificazioni uniche ed il Modello 770/2022 integrativo (laddove i compensi, seppur errati, di cui si discute siano stati già riportati nei predetti modelli trasmessi all’Agenzia delle entrate)”; “con riguardo ai compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfetario e corrisposti nel 2022, per i quali il collaboratore/sostituito dovrebbe aver già emesso note di credito a storno delle predette fatture, e riemesso fatture in regime ordinario (con esposizione di IVA e ritenuta d’acconto), si è dell’avviso che l’istante/sostituto debba operare, seppur tardivamente, le ritenute d’acconto, e versarle con la maggiorazione a titolo di interesse, nonché rilasciare la certificazione unica per il 2022 e presentare il Modello 770/2023 indicando i dati corretti”.

Da ultimo per quanto attiene invece i profili sanzionatori l’Agenzia ha sottolineato che: il sostituito (ferme restando le sanzioni per l’errata fatturazione e tardiva liquidazione e versamento dell’IVA dovuta) è responsabile delle sanzioni per le ritenute non operate e non versate o versate tardivamente, conseguenti all’errata richiesta di disapplicazione delle medesime; il sostituto, invece (in ossequio a quanto disposto dall’articolo 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui “se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da colpa”) laddove sia in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non sarebbe stato in grado di verificare che il collaboratore/sostituito era privo dei requisiti può ritenersi non responsabile delle violazioni concernenti l’omessa o tardiva esecuzione e versamento delle ritenute, la trasmissione delle Certificazioni Uniche e del Modello 770 con dati errati e, conseguentemente, delle sanzioni ad essere relative.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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