Le Sezioni Unite penali sul favor rei d’ufficio.

by Luca Mariotti

Di rilievo assoluto la Sentenza 25 novembre 2015 n. 46653 con la quale le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione hanno esaminato la seguente questione controversa: “se siano rilevabili di ufficio in sede di legittimità, anche in presenza di ricorso manifestamente infondato e privo di censure in ordine al trattamento sanzionatorio, gli effetti delle modifiche normative sopravvenute in termini di attenuazione della pena, anche nel caso in cui la pena inflitta rientri nella cornice edittale recata dalla nuova disciplina”.

In proposito, i Giudici hanno premesso come la soluzione del quesito richieda che vengano esaminati, in sequenza, una serie di problemi di rilievo anche costituzionale: la natura e l’ambito di applicazione dei principi nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege; se questo secondo principio trovi una copertura costituzionale; che cosa si intenda per legalità della pena e, in particolare, se possa ritenersi illegale una pena che rientri nella cornice edittale vigente pur in presenza di modifiche normative che abbiano reso più favorevole il successivo trattamento sanzionatorio applicabile all’imputato. In via subordinata vi è poi da valutare se sia comunque consentito al giudice di legittimità di rilevare d’ufficio, nel caso di ricorso inammissibile, la possibilità di applicare il trattamento sanzionatorio più favorevole.
La lunga e articolata motivazione passa dall’affermazione della rilevanza costituzionale del principio di legalità della pena; distingue nettamente tra pena ingiusta e pena illegale; conclude infine sul primo punto con riferimento all’art. 2, quarto comma, c.p. in base al quale «Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli ai reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile». Principio di diretta derivazione costituzionale (Art. 25 secondo comma).

Si va poi a trattare la seconda questione ovvero il problema di verificare se l’applicazione del favor rei sia ancora possibile quando il ricorso è inammissibile ovvero se, a questa soluzione, osti la formazione dei giudicato che, si afferma, dovrebbe conseguire all’inammissibilità dell’impugnazione. Su questo le sezioni semplici hanno dato letture difformi. Le Sezioni unite invece sottolineano come sia maturato nel tempo, soprattutto per derivazione dalla giurisprudenza della CEDU, un “processo erosivo della stabilità del giudicato”. La conseguenza di tale processo è che -a fronte di una lesione o di una violazione dei diritti o delle garanzie fondamentali delle persone di natura sia processuale sia sostanziale – il principio dell’intangibilità del giudicato trova una serie di limitazioni, non tutte ipotizzabili preventivamente, che impongono all’ordinamento di eliminare la violazione o di attenuarne gli effetti, quando l’eliminazione sia divenuta impossibile, e al giudice di individuare lo strumento più idoneo a questo fine quando l’ordinamento sia silente sul punto.
Viene infine su queste basi enunciato il seguente principio di diritto: “La Corte di cassazione, nel caso di ricorso inammissibile per qualunque ragione e con il quale non vengano proposti motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio, può rilevare d’ufficio, con conseguente annullamento sul punto, che la sentenza impugnata era stata pronunziata prima dei mutamenti normativi che hanno modificato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all’imputato; ciò anche nel caso in cui la pena inflitta rientri nella cornice edittale sopravvenuta alla cui luce il giudice di rinvio dovrà esaminare tale questione”.

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo