Spese da documentare per i “rimborsi spese” a membri di associazioni di volontariato.

by Luca Mariotti

L’Ordinanza n. 24090 del 25 novembre 2015 della Corte di Cassazione (omologa alla recentissima pronuncia n. 23890) affronta il tema della imponibilità fiscale dei rimborsi spese nel contesto delle associazioni di volontariato.

La CTR della Lombardia, decidendo in merito alla vicenda processuale scaturente dagli avvisi per recupero delle ritenute alla fonte sui “rimborsi” (ritenuti invece dei compensi) a membri di un’associazione, aveva accolto le tesi del contribuente. Per il collegio di appello tali somme erano solo dei rimborsi di spese sostenute dai volontari “sia per l’esiguità della somma annua corrisposta sia per le modalità di pagamento”.

In questo contesto la Corte decide sul ricorso dell’Agenzia occupandosi in primis dell’esatta portata della disposizione di cui all’art. 2, comma 2 della L. n. 266/91, secondo la quale “al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.
Secondo i Giudici i rimborsi non possono essere generici e forfetari: le spese vanno invece analiticamente documentate e tale onere è a carico dell’associazione.

Interpretando poi la locuzione “entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse” la Corte non avalla la tesi dell’Agenzia secondo cui tali limiti dovrebbero essere riferiti al bilancio preventivo dell’associazione. Le divergenze tra bilancio preventivo e consuntivo, infatti, risentono di molte variabili e in primis dell’incertezza gestionale. Il limite andrebbe ricercato quindi nelle previsioni relative a massimali di rimborso per singolo associato e non alla specifica voce del bilancio preventivo sulla base del quale si chiedono i contributi agli associati.

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