La questione delle notifiche delle cartelle di pagamento è ormai ben definita nelle regole interpretative, almeno con riferimento ai casi più diffusi. Vale tuttavia la pena di menzionare delle pronunce che, pur in termini sintetici, ricordano a tutti (compresa la parte pubblica) come si deve operare.
Al riguardo vale, con riferimento al destinatario irreperibile, il seguente principio di diritto:
“Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Sez. 5, Ord. n. 25351 del 2020)».
Lo ricorda la la VI Sezione della Corte di Cassazione nella ordinanza 30 giugno 2022 n. 20896 (Pres. Lombardo, Rel. Varrone).
La succinta motivazione dà atto solo del ricorso e del motivo correlato al vizio di notifica, nonché dell’esito favorevole al contribuente della proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. formulata dal relatore.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso con rinvio.