Ammissibile la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art.395 comma 1 nn.4) e 5) cod. proc. civ. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali anche se impugnate con ricorso per Cassazione

by admintrib

«Nell’ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art.395 comma 1 nn.4) e 5) cod. proc. civ. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali rese in funzione di giudice d’appello è ammissibile anche se impugnate con ricorso per Cassazione, ovvero siano ancora pendenti i termini per proporre tale ricorso, alla luce del complessivo quadro sistematico e anche della riformulazione del primo comma dell’art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, ad opera dell’art. 9, comma 1, lett. cc), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 il quale ha voluto espressamente fugare le incertezze chiarendo l’equiparazione della disciplina della revocazione ordinaria pre- vista dal rito speciale tributario a quella prevista dal codice di rito ordinario; le condizioni di proposizione dei motivi di revocazione straordinaria di cui ai commi secondo e terzo dell’art.64, non modificate dal d.lgs. n.156 del 2015, restano a loro volta le medesime fissate dall’art.396 primo comma cod. proc. civ. per il processo civile ordinario.».

Questo è il principio di diritto affermato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella ottimamente argomentata sentenza 5 luglio 2022 n. 21169 (Pres. Virgilio, Rel. Gori).

Con una motivazione che si dipana per trentaquattro punti, i Giudici di Legittimità analizzano la vicenda processuale sottoposta all’esame della Suprema Corte, la quale consiste, nella fattispecie concreta, nel fatto che, avverso la decisione assunta in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale, la società ricorrente ha proposto prima ricorso per Cassazione e, poi, ha altresì avanzato, successivamente alla notifica del ricorso per Cassazione, impugnazione per revocazione straordinaria della predetta sentenza.

A sostegno dell’impugnazione ex artt. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e 64 d.lgs. n. 546 del 1992, la società ha dedotto davanti al giudice d’appello di aver scoperto, dopo la scadenza del termine per proporre ricorso per Cassazione della sentenza revocanda nuovi documenti, tenuti celati dalla Guardia di Finanza territorialmente competente, contenenti rilevanti elementi probatori favorevoli alla società.

In relazione al ricorso per revocazione, quindi, la CTR richiamando un precedente di Cassazione, ha interpretato la disposizione di cui all’art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formula vigente ratione temporis, nel senso che sussiste una preclusione alla proponibilità della revocazione allorquando, come avvenuto nel caso de quo, sia già stato avanzato ricorso per cassazione.

L’interpretazione fatta propria dal giudice dell’appello non risulta però, per i Giudici della Sezione Tributaria, uniforme nella giurisprudenza di legittimità, ed anzi vi è un evidente  contrasto nelle pronunce delle Sezioni Quinta e Sesta-Quinta della Suprema Corte, circa l’interpretazione della formula dell’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, che richiede un intervento nomofilattico […]

In base ad un primo indirizzo giurisprudenziale, l’impugnazione per revocazione, in relazione ai casi previsti dai nn. 4) e 5) dell’art. 395 cod. proc. civ., avrebbe potuto essere proposta, già prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1, lett. cc ) del d.lgs. n. 156 del 2015, avverso le sentenze d’appello delle Commissioni Tributarie Regionali, anche se nei confronti delle stesse fosse stato già proposto ricorso per cassazione o pendesse il termine per proporlo, visto che nel giudizio di Cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, né possono essere proposti motivi che domandano una rivalutazione del giudizio sul fatto compiuto dal giudice d’appello. In sostanza, secondo questo primo orientamento, la disciplina della proponibilità della revocazione ordinaria sarebbe analoga a quella prevista dal rito ordinario anche nel vigore del vecchio testo dell’art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 […]

In base al secondo orientamento, pertanto la proposizione dei motivi di revocazione ordinaria di cui ai nn. 4) e 5) dell’art. 395 cod. proc. civ., avverso le sentenze d’appello pronunciate dalle Commissioni Tributarie Regionali, anteriormente al 1° gennaio 2016 sarebbe stata ammissibile solo se dette sentenze non fossero state già impugnate con ricorso per Cassazione o se, con riferimento ad esse, non fossero ancora pendenti i termini per esperire il ricorso per Cassazione. Quest’ultima interpretazione troverebbe la sua ratio essenzialmente in un intento deflattivo del contenzioso tributario che renderebbe preferibile una razionalizzazione delle risorse disponibili attraverso l’automatica alternatività delle impugnazioni piuttosto che mediante la sospensione su istanza di parte ex art.398 quarto comma cod. proc. civ […] In disparte dal fatto che la prevalenza numerica è propria del secondo orientamento nella giurisprudenza della Suprema Corte, il Collegio ritiene che siffatta interpretazione non meriti continuità, per le ragioni che seguono […]

Infine la Corte, attraverso una ulteriore elaborazione motivazionale, giunge a formulare il principio di diritto menzionato in apertura di commento.

Facendo quindi applicazione di tale principio di diritto nel caso di specie, poiché era scaduto il termine per la proposizione del ricorso per Cassazione allorquando è emersa la prospettata scoperta del dolo o della falsità o del recupero dei documenti ritenuti decisivi dalla parte, con conseguente proposizione del ricorso per revocazione avanti al giudice d’appello, si verte in un’ipotesi di revocazione straordinaria e non ordinaria.

Qualificando la revocazione come ordinaria, la CTR, ai fini della valutazione dell’accertamento in fatto a lei demandato («Tenuto conto del consolidato principio secondo cui l’errore di fatto che potrebbe permettere la revocazione ordinaria (art.395 cod. proc. civ.) consiste (…)»), ha falsato il contenuto del giudizio a lei richiesto e ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per il fatto che fosse già pendente ricorso per Cassazione.

La Corte quindi conferma la riunione dei due ricorsi e cassa la sentenza della CTR rinviando alla stessa, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

 

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