L’Ordinanza 22 novembre 2022 n. 34273 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Luciotti, Rel. Chiesi) si occupa di un ricorso dell’Agenzia delle Entrate nel quale era stata censurata la sentenza di appello relativamente alla asserita intrasmissibilità delle sanzioni ai soci di una società estinta.
Tale conclusione della CTR era stata contestata dapprima per “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57 nonchè dell’art. 112 c.p.c.” essendo stata sollevata in appello solamente.
Per la Suprema Corte però “appare irrilevante che la questione in esame sia stata proposta dal contribuente per la prima volta in appello, considerato che quella della intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie rappresenta una questione rilevabile d’ufficio dal giudice, poichè attiene alla fattispecie costitutiva del diritto dell’Erario di irrogare le stesse (arg. da Cass., Sez. 5, 24.7.2019, n. 19988, Rv. 654763-01, nonchè, Cass., Sez. 5, 7.4.2017, n. 9094, Rv. 646905-02, in motivazione, alla p. 8, sub p. 6.1)”.
Quanto alla questione di legittimità specifica sulle sanzioni, la ricorrente Agenzia lamenta, con altro motivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) rispettivamente la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2697 e 2909 c.c., D.P.R. n. 603 del 1972, art. 26, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11 nonchè D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1” e la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 110 e 111 c.p.c.” per avere la C.T.R. erroneamente escluso la debenza delle sanzioni, nonostante le stesse fossero dovute dal contribuente, per effetto del consolidamento dell’avviso di accertamento nei confronti della società, anche relativamente alle sanzioni applicate.
Ma anche questo motivo viene ritenuto infondato. Per il Giudici di Legittimità infatti la C.T.R. si è attenuta al principio per cui, a seguito dell’estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibili ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione l’art. 8 del Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato dall’art. 2, comma 2, del detto decreto, nonchè, in materia societaria, con il D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, conv., con modif., in L. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie (Cass., Sez. 5, 7.4.2017, n. 9094, Rv. 646905-02, cit.).
Il ricorso dell’Agenzia viene pertanto respinto.