La Quinta Sezione della della Corte di Cassazione nella ordinanza n. 19761 del 11 luglio 2023 (Pres. Manzon, Rel. Luciotti) ricorda alcuni principi sulla notifica degli atti impositivi, giudiziari e sul computo dei termini per il ricorso. Principi che ci sembra opportuno riferire in breve.
I Giudici di Legittimità, a proposito delle notifiche a mezzo operatori di posta privata, ricordano che con la sentenza n. 299 del 2020, le Sezioni unite hanno affermato il principio in base al quale, «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017», e ciò in quanto l’astratta compatibilità dell’attività notificatoria col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare d’inesistenza, come invece in precedenza ritenuto dalla giurisprudenza della Corte.
La predetta sentenza è stata poi meglio analizzata dalla Sezione ordinaria che nella sentenza n. 25521 del 2020 ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell’art. 4, del d.lgs. n. 261/1999 e succ. modif., se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata a compimento dalla legge n. 124/2017 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima “licenza individuale” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservate al solo gestore del “servizio postale universale”, nel regime del d.lgs. n. 58/2011, così come ai soli titolari di “licenza individuale speciale”, nel successivo regime della legge n. 124/2017».
In sostanza la notifica dell’atto giudiziario tramite operatore di posta privata diviene invalida a differenza di quella degli atti amministrativi.
Quanto poi al termine per proporre ricorso si rammenta che è stato ripetutamente affermato che anche nelle controversie tributarie, «il termine per proporre ricorso, che è “a decorrenza successiva” e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale”. Esso inoltre “è soggetto all’art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il “dies ad quem” cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno» (Cass. n. 11269 del 2016; conf. Cass. n. 21489 del 2017, Cass. n. 9706 del 2021, non massimate).