Con risposta a interpello n. 372 del 7 luglio 2023 l’Agenzia in tema di c.d. “Rottamazione-Quater” ha chiarito che, stanti le modalità di versamento sancite dal comma 242 dell’articolo 1 della l. n. 197/2022, è preclusa al contribuente la possibilità di utilizzare in compensazione “orizzontale” i crediti vantati per il pagamento dei debiti risultanti dall’adesione alla definizione agevolata
Nei fatti la società Istante, rappresentando di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e di disporre di un credito IVA, chiedeva all’Ufficio se fosse possibile utilizzare il predetto credito in compensazione ”orizzontale” per il pagamento di tutti i debiti risultanti dall’adesione alla definizione agevolata o , in alternativa, con alcuni crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione.
Con riferimento alle modalità di versamento della c.d. “Rottamazione-quater” l’Agenzia ha ricordato che il comma 242 della Legge di Bilancio 2022 stabilisce che: “Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241; b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241; c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione”.
Come del resto evidenziato dall’Ufficio, già in precedenza, la Circolare n. 25/E del 2020 in materia di “rottamazione-ter” aveva chiarito che “La norma sopra richiamata, non prevedendo espressamente modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazioneter con modalità diverse da quelle richiamate dalle citate lettere da a) a c), lo stesso non può essere compensato con il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico” (paragrafo 3.1.1).
Da ultimo l’Agenzia ha evidenziato come “la lettera c) del comma 242 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 non contempla a differenza della stessa lettera del comma 12 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 alcun richiamo alla disciplina in tema di compensazione dei crediti ”commerciali” vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, introdotta dall’articolo 12, comma 7bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9”.
L’Ufficio ha dunque concluso che “l’istante non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti ”commerciali” di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della c.d. rottamazionequater di cui intende avvalersi”.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)