La notificazione della citazione per revocazione fa scattare il “termine breve” anche per il ricorso per cassazione

by admintrib

Nell’Ordinanza 22 dicembre 2022, n. 37603 (Pres. Chindemi, Rel. Stalla) la Suprema Corte dichiarando inammissibile il ricorso dell’Agenzia e accogliendo al contrario una eccezione formulata (anzi, ribadita) in via incidentale dalla contribuente, proprio circa la tardività del ricorso principale.

La Corte rileva che dal fascicolo risulta in effetti che la contribuente ebbe a notificare all’Agenzia delle Entrate, in data 5 aprile 2013 (come da attestato di ricezione a protocollo della stessa Agenzia), ricorso per la revocazione parziale ex art.395 n. 4) cod.proc.civ. (poi dichiarata inammissibile con sentenza 190/25/13 dell’11 novembre 2013) della medesima sentenza oggetto del presente giudizio di legittimità.

Né dalla sentenza che ha definito il giudizio di revocazione (iscritto al n. 1136/13 della Commissione Tributaria Regionale Puglia – Sez.Foggia), né da altre risultanze del fascicolo, e neppure dalle difese dell’Agenzia delle Entrate, risulta che il giudice della revocazione abbia disposto, su istanza di parte, la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, ex articolo 398 quarto co., cod.proc.civ..

Dunque non resta, secondo i Giudici di Legittimità, che fare applicazione del consolidato principio di legittimità secondo cui: (v. Cass. n. 22220/19; così Cass.n. 7261/13 ed altre): “La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c.”

Nella specie, stante la evidenziata equipollenza di effetti, il ricorso per cassazione andava dunque dall’agenzia delle entrate (che aveva del resto partecipato al giudizio di revocazione con proprie controdeduzioni) notificato nel termine breve di 60 giorni dal 5 aprile 2013, risultando invece tardivamente proposto soltanto in data 18 novembre 2013; ne deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione così introdotto ed il passaggio in giudicato della sentenza di appello.

 

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