Non è causa di invalidità del procedimento di accertamento la mancata attivazione dell’accertamento con adesione su istanza del contribuente. La legge infatti non prevede questa conseguenza.
In tal senso la Sentenza del 17 ottobre 2014 n. 21991 della Corte di Cassazione.
Secondo i Giudici infatti, “come chiarito da questa Corte a sezioni unite, “In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza ex art 6 del d.lgs. 16 giugno 1997, n. 218, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge” (Cass. sez. unite 3676/2010)”.