La Corte di Cassazione legge la sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale sull’IMU dei coniugi

by admintrib

Abbiamo letto nei giorni scorsi alcuni interventi di dottrina relativi alla Ordinanza 2747 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, depositata il 30 gennaio 2023 (Pres. Napolitano, Rel. Penta) nei quali si evidenziavano elementi di rilievo della decisione ai fini della efficacia della pronuncia della Consulta nei giudizi in corso o negli eventuali rimborsi. Tutte questioni a dire il vero che parevano abbastanza elementari.

Leggendo la motivazione abbiamo reperito però un elemento di interesse che vorremmo condividere coi nostri lettori. Il fatto che, affrontando il secondo motivo del ricorso del Comune, la Suprema Corte rilegge e sintetizza la Sentenza del 13 ottobre 2022 n. 209 della Corte Costituzionale. E questa è senza dubbio una operazione di pregio, vuoi per l’autorevolezza della fonte, vuoi perché, come è naturale, una sentenza della Consulta, richiedendo una complessa (ancorché preziosissima) disamina dei rilievi, sicuramente non ha mai il pregio della sintesi.

Questo è il passaggio che riteniamo utile riportare.

In particolare, con sentenza n. 209 del 13.10.2022, la Consulta ha stabilito quanto segue:

a) nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile;

b) in quest’ottica, l’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’art. 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della L. n. 160 del 2019, come modificato dall’art. 5-decies del Dl 146 del 2021);

c) quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta “a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile”.

La Consulta ha chiarito che quest’ultimo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in “un contesto come quello attuale”, “caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale”.

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla “prima casa”, non ritenere sufficiente – per ciascun coniuge o persona legata da unione civile – la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.

La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e, però, ha ritenuto “opportuno chiarire” che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare “i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli”, controlli che “la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci”.

 

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