La Corte di Cassazione fa il punto sulle notifiche a mezzo posta degli atti impositivi

by admintrib

Ottima e motivata disamina delle regole sulle notifiche postali degli atti impositivi da parte della quinta Sezione delle Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 19053 del 13 giugno 2022 (Pres. Crucitti, Rel. Crivelli) in relazione a un ricorso dell’Agenzia delle Entrate che viene respinto nel caso specifico.

La Corte rileva come l’Agenzia avesse prodotto nei precedenti gradi di giudizio la cartolina che costituirebbe prova della notifica dell’avviso di accertamento, presupposto della successiva notifica della cartella di pagamento impugnata.

Appare altresì evidente che l’Agenzia si sia voluta avvalere della facoltà di notifica diretta a mezzo posta come stabilito dall’art.14 della l. n.890/1982, essendo stata compilata la cartolina con indicazione proprio dell’Agenzia in qualità di mittente.

Tuttavia la prova della spedizione e soprattutto della consegna, e quindi del processo notificatorio che, a mente dell’art.8 della stessa l. n.890/1982, consente di ritenere perfezionato lo stesso pur in assenza del destinatario, non può prescindere dalla dimostrazione dei vari passaggi a cura dell’agente postale – accesso al luogo di residenza in assenza del destinatario e deposito del piego presso l’ufficio postale, 1° comma del prefato art.8; nonché avviso del tentativo di notifica e dell’avvenuto deposito del piego, 3° comma dello stesso art.8.

Per di più la più recente giurisprudenza di legittimità, avallata dalle Sezioni Unite, ritiene indispensabile altresì la prova non solo della spedizione dell’avviso di cui al 3° comma dell’art.8 l. n.890/1982, ma altresì della relativa recezione. Non è infatti dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l’atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando stesso. La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento del dictum imperativo del giudice delle leggi (Corte Cost. n. 346 del 1998), con il quale si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’originaria formulazione dell’art. 8, quarto comma, legge 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione/di firma del registro di consegna; assenza di persone idonee al ritiro) venisse data la comunicazione stessa tramite una “raccomandata con avviso di ricevimento” (…).

Nel caso dell’art. 8, legge 890/1982 (e dell’art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale).

Ed è per tale essenziale ragione che la legge, con maggiore rigore, prevede che di questo adempimento venga data comunicazione dall’agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l’ affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.” (Cass. Sez. U. 23/02/2021, n.10012).

La Corte in particolare poi osserva l’analoga soluzione offerta dalla giurisprudenza in tema di avviso di deposito per la notificazione ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ., e quindi conclude nel senso che “Va quindi affermato che solo dall’esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa“,

Quindi, in ultima analisi, si dovrà esprimere un – ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque ritenere che la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell’art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”. Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie sub-procedimentale a formazione progressiva, secondo un’interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi”.

Nella specie peraltro la stessa prima raccomandata era sprovvista di timbri di spedizione e ricezione, nonché di quello di compiuta giacenza, contenendo solo un’annotazione a mano circa l’avvenuto deposito del plico e l’invio della raccomandata, con indicato un numero (764493451872) che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla controricorrente (all.2) è relativo a un atto giudiziario “non ancora registrato” (il ché peraltro vale anche con riguardo alla prima raccomandata 764485541577).

Quindi il ricorso dell’Agenzia viene respinto.

 

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