Litisconsorzio necessario processuale: nulla la sentenza emessa nei confronti di uno solo dei due (A.E. ed Agente della riscossione) partecipanti al giudizio di primo grado

by admintrib

Accolto con rinvio il ricorso di un contribuente il quale, come primo motivo di doglianza, aveva dedotto la nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 331 cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente della riscossione, che aveva partecipato al giudizio di primo grado.

Lo ha deciso la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza 7 giugno 2022 n. 18310 (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Nonno).

La Suprema Corte ricorda in particolare il consolidato principio di diritto per cui: “L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (Cass. n. 26433 del 08/11/2017).

Nel caso di specie le contestazioni della società contribuente involgono anche la regolarità della notifica della cartella di pagamento, oltre che la pretesa sostanziale dalla stessa recata.

Correttamente, pertanto, pur non configurandosi un litisconsorzio necessario di natura sostanziale, il ricorso in primo grado è stato proposto anche nei confronti dell’Agente della riscossione, responsabile non solo della notificazione dell’avviso di intimazione, ma anche della prodromica cartella di pagamento.

Ciò premesso, anche il giudizio di secondo grado avrebbe dovuto svolgersi nei confronti dell’Agente della riscossione, litisconsorte necessario processuale nel senso precedentemente indicato. Del resto, la natura delle censure proposte in grado di appello da AE coinvolge anche la regolarità della notificazione della cartella di pagamento.

La sentenza di secondo grado è, dunque, affetta da nullità e viene cassata con rinvio per una nuova decisione nel pieno contraddittorio tra le parti.

 

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