Nell’Ordinanza n. 18552 del 8 giugno 2022 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Picardi) i Giudici di Legittimità decidono su un ricorso di una società contribuente in relazione al versamento del contributo unificato. Avendo vinto in primo e in secondo grado la società non riteneva di dover versare il tributo.
Il ricorso viene respinto, per come è stato impostato il giudizio. Infatti la sentenza impugnata aveva applicato correttamente l’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che stabilisce chiaramente che la parte che per prima si costituisce in giudizio è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
La disciplina del processo tributario ed in particolare quella sulla costituzione dell’appellato non introduce alcuna deroga a tale regola generale in materia di spese processuali. Deve, pertanto, ribadirsi che le norme relative al “costo” del processo, cioè quelle del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di spese di giustizia e di pagamento del contributo unificato ricollegano tale contributo all’iscrizione a ruolo (art. 9) e ne impongono la debenza a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio (art. 14), così confermando che l’iscrizione deve avvenire all’atto della costituzione (Sez. 3, sent., n. 15123 del 04/07/2007, Rv. 599078 – 01).
Tuttavia la Corte precisa che, però, in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell’ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma.
Ciò in quanto il contributo unificato, previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell’obbligazione (Sez. 1, n. 18529 del 10/07/2019, Rv. 654658 – 01).
Ne deriva, pertanto, che la ricorrente potrà recuperare il contributo unificato dall’Amministrazione finanziaria, che, secondo le sue allegazioni, è soccombente nel giudizio di appello anche relativamente alle spese di lite.
