Iva agevolata: l’aumento volumetrico di un precedente edificio e la modifica della sagoma del fabbricato esistente costituiscono nuova costruzione, anche se il contratto di appalto prevedeva come oggetto lavori di ristrutturazione.

by admintrib

Nella Sentenza n. 28116 del 27 settembre 2022 (Pres. Manzon, Rel. Salemme) la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione tratta un ricorso dell’Agenzia delle Entrate con il quale si censura una Sentenza della CTR Toscana che aveva ritenuto applicabile l’IVA agevolata come nuova costruzione a dei lavori edili definiti sì nel contratto di appalto come lavori di ristrutturazione, ma documentalmente consistenti in demolizione e ricostruzione con la modifica della sagoma del fabbricato.

Tralasciando nel commento gli altri capitoli del ricorso, va detto allora, in relazione alla questione principale che la Corte rileva come la CTR, contrariamente alle tesi della ricorrente Agenzia delle Entrate, abbia correttamente prestato ossequio al tenore dell’art. 31, lett. d), I. n. 457 del 1978, volto a definire come “interventi di ristrutturazione edilizia” “quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”.

Siffatta definizione era, ed è, riproposta tal quale dall’art. 3, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il quale, nondimeno, contempla un ulteriore finale periodo, che, nella versione – “ratione temporis” applicabile visti gli anni d’imposta oggetto degli avvisi- anteriore alla modifica di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ricomprendeva “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia” “anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.

A fronte di siffatto tenore della “littera legis”, ineccepibilmente la CTR ha richiamato la costante giurisprudenza della Suprema Corte, a termini della quale, “nell’ambito delle opere edilizie […], è ravvisabile la ‘ricostruzione’ allorché dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, [le relative] componenti [interne], e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla origi- naria sagoma di ingombro. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di ‘nuova costruzione’, da considerare tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previste dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originario” (Sez. 2, n. 9637 del 27/04/2006, Rv. 588984-01; nello stesso senso anche la successiva giurisprudenza, tra cui, in particolare, Sez. U, n. 21578 del 19/10/2011, Rv. 619608-01, che, in motivazione, espressamente richiama e condivide Sez. 2, n. 9637 del 2006).

Quindi con riferimento a tale ineccepibile inquadramento normativo e giurisprudenziale, con pertinente e congrua motivazione, la sentenza impugnata dà conto dell’esistenza, nella specie, di un aumento volumetrico, derivante dall’edificazione “ex novo” delle cantine e da una modifica della sagoma del fabbricato originario, oggetto di abbattimento e riedificazione, stante la realizzazione, in aggiunta, di un terrazzo tergale. Rileva, più particolarmente, la CTR che, con un primo permesso edilizio, del 2010, qualificato come “ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso”, veniva autorizzata la demolizione e ricostruzione dell’edificio; con un secondo permesso edilizio, del 2011, veniva approvata una prima variante, recante “autorizzazione alla realizza- zione di otto cantine interrate con contestuale pagamento del costo di costruzione”; e, con un terzo permesso edilizio, del 2012, veniva approvata una seconda variante, recante autorizzazione alla realiz- zazione di scale esterne colleganti il giardino tergale e le cantine, ad una diversa distribuzione dell’aree a parcheggio e a verde ed alla realizzazione di un ulteriore terrazzo sul prospetto tergale.

A tal fine, inappuntabile, per la Corte, è la valorizzazione, oltreché del primo permesso edilizio, dei due successivi, recanti altrettante autorizzazioni di sostanziali varianti in corso d’opera. In considerazione di ciò, pretendere, alla stregua della tesi della ricorrente, l’espunzione delle varianti dal novero degli atti amministrativi valutabili significherebbe immotivatamente limitare la ricostruzione del rapporto contrattuale alla fase iniziale, fer- mando l’analisi della documentazione ad uno stadio non corrispondente alla realtà degli interventi effettuati.

Dunque tali riferimenti di Legge, giurisprudenziali e di fatto, per come ricostruiti dalla CTR appaiono idonei a derivare la corretta applicazione dell’IVA agevolata e conseguentemente a respingere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate con condanna alle spese.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo