Istanza di accertamento con adesione anche per gli avvisi di liquidazione che disconoscono i benefici “prima casa”

by admintrib

“In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione”. Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 38288 del 3 dicembre 2021 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Manzon)

Nei fatti la CTR Lombardia, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata in appello dall’Agenzia delle entrate, dichiarava inammissibili i ricorsi introduttivi della lite proposti da un contribuente contro gli avvisi di liquidazione per IVA ed imposta sostitutiva su contratto di mutuo, con essi essendosi revocati i benefici per l’acquisto della “prima casa” in relazione al rogito del 27.11.2006. La CTR osservava in particolare che, pacifico che detti ricorsi erano stati notificati oltre il termine ordinario di 60 giorni previsto dall’art. 21, d.lgs 546/1992, non si poteva né applicare la causa di sospensione del termine stesso prevista dall’art. 6, comma 3, d.lgs. 218/1997 (disciplina dell’accertamento con adesione), né dare corso da parte dell’agenzia fiscale all’istanza di adesione poiché gli atti impugnati non erano assimilabili ad un «avviso di accertamento o di rettifica» (art. 6, comma 2, stesso decreto).

Come ricordato dalla Corte ai sensi dell’art. 6, commi 2 -3, d.lgs. 218/1997 “Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica…può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione…Il termine per l’impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell’articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente…”.

La Corte ha chiarito che, ai fini dell’applicabilità della citata speciale normativa in materia di accertamento con adesione, gli avvisi di liquidazione con cui si disconoscono i benefici “prima casa” debbano considerarsi “atti impositivi” ed essere considerati veri e propri avvisi di accertamento e non dunque atti della riscossione aventi natura e finalità meramente liquidatorie.

I Giudici di Legittimità, accolto il ricorso, hanno pertanto evidenziato come “non di mere liquidazioni e quindi di atti riscossivi si tratti nella specie, tenuto conto del fatto che le riprese fiscali si basano su elementi valutativi di natura tecnica a contrasto dell’attività dichiarativa del contribuente, così concretandosi un’attività autoritativa di attuazione tributaria tipicamente di tipo accertativo, del tutto assimilabile alle metodologie comuni utilizzate per le II.DD. e per l’IVA. Pertanto gli atti impugnati devono essere considerati come avvisi di accertamento e quindi la fattispecie concreta, ai fini che interessano nel presente giudizio, deve essere sussunta nelle previsioni di cui all’art. 6, commi 2-3, d.lgs. 218/1997, erroneamente esclusa dal giudice tributario di appello”.

 

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