Valutazione del tranfer pricing: accettati dalla Giustizia Tributaria i criteri OCSE come vero “parametro regolatorio” e strumento di soft law

by admintrib

La Sentenza 1° dicembre 2021, n. 37834 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Guida) offre vari spunti interessanti concernendo la vicenda di una società operante nel settore dell’ascensoristica, oggetto di accertamento, ai fini IRES e IRAP, per maggiori ricavi determinati in applicazione della disciplina del transfer pricing in relazione ai corrispettivi della vendita di componenti (pezzi di ricambio) a controllate estere e recupero di perdite su crediti derivanti dalla transazione conclusa con un debitore.

In particolare per ciò che riguarda la questione dei maggiori ricavi la Corte rileva che Per giurisprudenza sezionale pacifica la disciplina del transfer pricing — il cui fulcro non risiede nel concetto di “elusione”, ma è insito nella finalità di prevenire il rischio di un’indebita ripartizione dell’imponibile tra multinazionali associate (Cass. 16/01/2019, n. 898; 25/06/2019, n. 16948; 18/06/2020, n. 11837) — prende forma all’interno di una cornice normativa e giurisprudenziale assai variegata in cui un ruolo centrale compete alle linee guida OCSE, quale strumento di soft law.

La dottrina tributaria osserva che l’OCSE, negli ultimi decenni, ha dettato periodicamente linee guida per assicurare la massima obiettività possibile nell’individuazione dei valori connessi ai prezzi di trasferimento di beni e servizi, nell’àmbito di operazioni infragruppo, e per garantire, quindi, una tassazione “giusta”, nel senso di maggiormente rispondente al valore reale dell’operazione, anche in ragione della tutela di princìpi fondamentali nel funzionamento del mercato, a cominciare da quello della libera concorrenza.

Le linee guida OCSE, insomma, nel prendere in considerazione i diversi metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, e specificamente i sei metodi più diffusi (su tutti questi aspetti, cfr. Cass. n. 11837/2020, in motivazione), nella prospettiva d’individuare, di volta in volta, il metodo più appropriato in relazione al caso particolare, rappresentano un vero e proprio parametro regolatorio che, alla stregua di altri analoghi strumenti internazionali, se non considerato o male applicato dal giudice tributario può determinare, nella fattispecie concreta, il vizio di omessa pronuncia secondo il paradigma del n. 4, dell’articolo 360.

Nel caso specifico la Corte ritiene che questi cruciali snodi giuridici della controversia siano stati completamente pretermessi dalla decisione della Commissione regionale che, senza avvicinarsi al perimetro della lite, ha confermato l’annullamento del rilievo in base a una considerazione eccentrica, non significativo, quale la composizione del fatturato dell’impresa verificata, per trarne la conclusione, puramente assertiva e per nulla argomentata (carenza, questa, che integra il vizio di motivazione apparente), dell’inattendibilità del metodo di determinazione dei corrispettivi utilizzato dal fisco a causa della ridotta quota del fatturato dei pezzi di ricambio realizzato con imprese terze operanti sul libero mercato.

C’è da chiedersi se questo strumento di soft law sia davvero alla portata di ogni Giudice tributario, comportando valutazioni complesse e niente affatto oggettive (si pensi alla valutazione del benchmark e l’individuazione dei comparables alla base del confronto tra prodotti di riferimento e relativi prezzi. Giusto quindi considerare tra gli strumenti di prova il riferimento alle convenzioni internazionali ma consapevoli del fatto che ciò porta in seno al giudizio tributario dei tecnicismi che solo consulenze tecniche appropriate sono in grado, forse, di dirimere.

 

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