Invalida la notifica al difensore che si è trasferito. L’onere di verificare l’indirizzo del difensore fa carico al notificante

by admintrib

L’Ordinanza 25 agosto 2022 n. 25329 della sesta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Esposito, Rel. Mondini) riprende un filone giurisprudenziale ormai consolidato ed appare del tutto corretta.

La ricorrente Agenzia delle Entrate lamentava la “nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 54 del d.lgs. 31,12,1992, n. 56”. Evidenziava che la CTR aveva trascurato una memoria in atti nella quale l’Agenzia aveva riferito di avere notificato l’appello alla controparte presso l’avvocato M.P., e di aver ricevuto avviso di mancata consegna con annotazione dell’agente notificatore a attestante che la Destinataria si era trasferita.

Quindi secondo la ricorrente l’appello sarebbe stato correttamente indirizzato, in conformità della procura attribuita al difensore dal contribuente.

La Corte tuttavia ricorda che “Nel processo tributario, l’onere di notificare alle controparti costituite le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede è previsto all’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione di domicilio operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione d’indicare la sede dello studio di quest’ultimo, sicché il difensore domiciliatario non ha, a sua volta, l’onere di comunicare il cambiamento d’indirizzo del proprio studio, spettando, invece, al notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, salva la legittimità della notificaa o comunicazione dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria ai sensi del medesimo art. 17, comma 3, in ‘caso di esito negativo di tali indagini” (Sez.6-5,ordinanza n.13238 del 27/06/2016).

In base a questi principi viene ritenuto infondato l’assunto dell’Agenzia secondo cui sarebbe valida la notifica dell’appello eseguita nel luogo dal quale al. momento della notifica il difensore domiciliatario del contribuente si era ormai trasferito, e dunque nel luogo in cui quei momento il difensore domiciliatario non aveva più il proprio studio.

L’Agenzia aveva l’onere di accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale fosse l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del relativo mutamento. Tanto più che il trasferimento risultava accertato proprio in fase di notifica.

Quindi per la Corte la dichiarazione di inammissibilità dell’appello -come conseguenza del mancato perfezionamento del procedimento di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio- deve essere confermata ed il ricorso va rigettato.

 

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