Insindacabile nel merito la decisione di non applicabilità degli studi di settore operata dal giudice di merito in seguito alla valutazione di dati economici

by admintrib

Con ordinanza n. 9518 del 24 marzo 2022 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. D’Auria), respingendo il ricorso presentato dall’Agenzia, ha rimarcato l’insindacabilità nel merito della decisione operata dal giudice del rinvio circa la non applicabilità degli studi di settore a seguito della valutazione di dati economici resi dal contribuente (nella specie già durante la fase preventiva del contraddittorio).

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di un contribuente, operante nel settore del commercio delle auto usate, avviso di accertamento con il quale, basandosi sullo scostamento tra dichiarazione dei redditi e studi di settore, rimodulava la pretesa fiscale in ragione dell’individuazione di maggiori ricavi. La CTR Sicilia, ribaltando la decisione di primo grado, accoglieva l’appello del contribuente evidenziando come lo scostamento rispetto agli studi di settore dipendeva dalla crisi che aveva colpito il settore oggetto dell’attività di impresa (ragione del resto sostenuta dal contribuente anche in sede di contraddittorio preventivo). Proponeva dunque ricorso in Cassazione l’Ufficio lamentando la violazione dell’art. 62 bis, del decreto legge 30.8.1993 n. 331 (conv. nella legge 29.10.1993 n. 427) nonché dell’art. 39 primo comma lett. D, del dpr n. 600\1973 e dell’art. 54 del dpr 633\1972 in relazione all’art. 360 comma n. 3 cpc.

La Corte, respinto il ricorso dell’Agenzia, ha evidenziato come nel caso di specie il giudice di appello, con valutazione di merito insindacabile e senza violare alcuna disposizione di legge, ha ritenuto invece che nel concreto il contribuente avesse dato la prova della non applicabilità nel caso specifico degli studi di settore: ad esempio tenendo conto dello scarto poco rilevante tra fatturato dichiarato e quello desumibile dagli studi di settore; della crisi che aveva investito il settore della compravendita delle auto usate; della successiva cessazione dell’attività per mancanza di rimuneratività.

Come in aggiunta sottolineato dai Giudici di Legittimità il giudice di appello non ha con ciò messo in dubbio la possibilità giuridica per l’Ufficio di trarre la prova dell’occultamento di reddito escludendo in astratto la validità degli studi di settore, bensì a seguito di valutazioni di dati economici li ha ritenuti non applicabili al caso concreto.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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