ACCERTAMENTI BASATI SULLE PERCENTUALI DI RICARICO E SULLA MEDIA ARITMETICA: ILLEGITTIMI CON RARISSIME ECCEZIONI

by admintrib

Nella Ordinanza 23 marzo 2022, n. 9514 della Sezione Tributaria (Pres. Bruschetta, Rel. Succio) i Giudici di Legittimità si occupano di un ricorso dell’Agenzia delle Entrate in materia di accertamenti basati sulle percentuali di ricarico.

L’Agenzia in particolare eccepisce, relativamente alla sentenza della CTR, la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/72, degli artt. 2727 e 2729, 2697 c.c. nonché omessa o insufficiente motivazione su fato controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. per avere per avere la CTR giudicato nulla la rettifica perché l’ufficio ai fini del calcolo della percentuale di ricarico avrebbe illegittimamente utilizzato il metodo della media aritmetica semplice anziché ponderale.

A parte i profili di inammissibilità il motivo viene ritenuto infondato.

Infatti la Corte ricorda che, per giurisprudenza di legittimità, nell’accertamento tributario fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, il ricorso al criterio della media aritmetica semplice in luogo della media ponderale è consentito solo quando risulti la omogeneità della merce, assumendo il criterio della media aritmetica semplice valenza indiziaria, al fine di ricostruire i margini di guadagno realizzato sulle vendite effettuate in evasione di imposta, spettando al contribuente provare (salvo non risulti già in punto di fatto) che l’attività sottoposta ad accertamento ha ad oggetto prodotti con notevole differenza di valore e che quelli maggiormente venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio (Cass.Civ., 10 dicembre 2013, n. 27568; Cass.Civ., 15 febbraio 2017, n. 3979; Cass.Civ., 21 maggio 2014, n. 11165).

Non è, dunque, legittimo l’utilizzo del sistema della media semplice, anziché quello della media ponderale, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio (Cass.Civ., 4 marzo 2015, n. 4312);

Nello specifico caso la CTR ha ritenuto esistenti situazioni di fatto di disomogenità tali da giustificare l’utilizzo della media ponderata, circostanze che per vero sono evincibili anche in questa sede da quanto dedotto dal contribuente in sede di ricorso introduttivo (trascritto in nota n. 1 a pag. 2 del controricorso nel rispetto del canone dell’autosufficienza);

– il secondo motivo si incentra poi sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2, e 7 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di decidere in quanto dopo aver ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento impugnato non ha però enunciato quale fosse il risultato meglio rispondente alle caratteristiche presentate dall’attività di impresa omettendo dunque qualsiasi valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa fiscale.

La CTR poi, contrariamente alle prospettazioni dell’Agenzia delle Entrate, secondo la Corte, si è espressa anche sulle conseguenze di queste elaborazioni da rivedere, affermando semplicemente che l’accertamento così elaborato era affetto da nullità essendo basato su presunzioni non qualificate.

 

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