Inesistenza soggettiva: confermata la doppia prova (della frode e della sua conoscibilità con normale diligenza) a carico dell’Amministrazione che voglia recuperare l’IVA in capo all’acquirente. Non rileva invece nel giudizio tributario l’archiviazione intervenuta in ambito penale

by admintrib

“Va precisato che, con specifico riferimento agli elementi di prova presuntiva sulla cui base può dirsi provata la consapevolezza del contribuente in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere dell’Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario va ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spetta all’Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l’operazione si inseriva in una evasione all’Iva e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell’ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare ed afferenti alla sua sfera di azione (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851)”

Questo a nostro avviso il passaggio saliente dell’ordinanza n. 12493 del 19 aprile 2022 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Triscari) che, pur respingendo il ricorso della contribuente, riafferma il criterio della doppia prova da fornire in caso di operazioni soggettivamente inesistenti. Criterio che secondo la Corte era stato rispettato nella valutazione fatta dalla commissione regionale.

Nel caso specifico poi la contribuente ha fornito come elemento rilevante l’intervenuta archiviazione nel procedimento penale. Su questo versante tuttavia i Giudici di Legittimità hanno precisato che la sopravvenienza di un decreto di archiviazione è insufficiente a fornire la prova della realtà delle operazioni soggette ad IVA.

Invero, il decreto di impromuovibilità dell’azione penale (adottato ai sensi dell’art. 408 c.p.p. e ss.) non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile (nella specie, del giudice tributario), poiché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (Cass., Sez. 5, 13 aprile 2007, n. 8888; Cass., Sez. 5 18 aprile 2014, n. 8999; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34723; Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2021, n. 1157).

 

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