Indagini finanziarie: auspicabile un po’ di chiarezza nella giurisprudenza della Cassazione.

by Luca Mariotti

Passo indietro della Corte di Cassazione nella Ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2781 in tema di indagini finanziarie.

I principi che orientano i Giudici appaiono mutuati da precedenti sentenze della Suprema Corte che appaiono piuttosto datate alla luce del dibattito dottrinario e giurisprudenziale innescato dalle celeberrime sentenze delle Sezioni Unite del 18/12/2009 (in tema di studi di settore, certo,  ma contenenti considerazioni generali sulle prove per presunzioni in ambito tributario).

I passaggi critici sono i seguenti: “La giurisprudenza di questa Corte ha infatti precisato come “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 32, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (in questi termini Cass. 25502/11) e che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (così Cass. 18081/10)”.

Ora, sappiamo che per autorevoli Giudici in recenti seminari di aggiornamento per magistrati tributari (convegno 15/01/2015 Torino relazione Alfredo Montagna “Le prove nel processo tributario : indagini bancarie, prove illegittimamente acquisite e poteri istruttori del giudice tributario” o Francesco Terrusi al convegno del 26/09/2014 a Siena, “Accertamento sintetico e nuovo redditometro: gli orientamenti della giurisprudenza”) si sono espressi per una assenza pressoché totale (con l’eccezione forse delle norme sulle differenze inventariali) delle presunzioni legali nel diritto tributario.

D’altro canto, per come la specifica norma è formulata (“sono posti a base degli accertamenti di cui agli artt……”) non si può non pensare a una presunzione semplice, da costruire volta per volta in relazione alla tipologia di accertamento attivato. Una presunzione legale è infatti una costruzione diretta del legislatore che postula che se è vero “A” …. è vero “B”.

Si tratta di riflessioni che alcuni autori, per la verità (cfr. Lupi “Manuale giuridico professionale di diritto tributario” Milano  2001,  Marcheselli “Accertamenti tributari e difesa del contribuente” Milano 2010) avevano fatto da molto tempo e addirittura prima delle predette sentenze delle Sezioni Unite.

Dare per assodata una presunzione iuris tantum con riferimento all’art. 32 (o addirittura una inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente) fa molto anni ’80. Magari serve a farci sentire più giovani, ma non appare in linea con una più moderna elaborazione della materia.

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo