Risultanze del Pvc utilizzabili nel processo penale solo se acquisite con le garanzie del Codice.

by Luca Mariotti

Interessante sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione (n. 4919 del 3 febbraio 2015, rilanciata da un articolo del Sole 24 Ore di ieri, 16 febbraio).

In sintesi il rilevante principio enunciato nella sentenza, che in definitiva risolve il processo per intervenuta prescrizione, attiene alla utilizzabilità o meno ai fini penali delle risultanze del p.v.c. redatto in sede amministrativa. A tal proposito viene ribadito che che, secondo la giurisprudenza della Corte, Il processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza o dai funzionari degli uffici finanziari è un atto amministrativo ed extraprocessuale, come tale acquisibile ed utilizzabile ex art. 234 cod. proc. pen. a fini probatori. Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall’art. 220 disp. att., giacché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile. Ancora «È causa di inutilizzabilità dei risultati probatori la violazione delle disposizioni del codice di procedura penale la cui osservanza, nell’ambito di attività ispettive o di vigilanza, è prevista per assicurare le fonti di prova in presenza di indizi di reato» (Sez. IlI, 10.2.2010, n. 15372).

Secondo la Corte poi non è condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il verbale di constatazione «ben poteva sostituire “in blocco” l’istruttoria dibattimentale, una volta che le parti non hanno chiesto alcun ulteriore approfondimento istruttorio»; e ciò perché «di fronte alla testimonianza de relato resa dal m.llo circa le dichiarazioni rilasciate dagli stessi acquirenti gli immobili oggetto della sottofatturazione da cui risultava appunto tale circostanza, era onere della difesa richiederne il loro esame dibattimentale ai sensi dell’art. 195. c. I, c.p.p., il che non è stato». In realtà, prosegue la motivazione della III Sezione Penale, era onere dell’accusa presentare elementi di prova utilizzabili. Del resto, proprio l’art. 194, comma 4, cod. proc. pen. dispone che «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)». Tale divieto opera anche quando le dichiarazioni siano state assunte non correttamente e, comunque, non osservando le modalità di cui alle dette disposizioni (Corte costituzionale, sentenza n. 305 del 2008).

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