Imposta di registro: l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione deve avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extra testuali

by admintrib

“E’ chiara la statuizione dell’art. 20 T.U.R. come recentemente interpretato dalla Consulta, secondo cui l’imposta di registro va applicata in relazione all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto da registrare, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente, sicché vanno presi in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso (intesi quali effetti giuridici del negozio veicolato in un documento), prescindendo da quelli “extratestuali e dagli atti ad esso collegati”.

Questo il consolidato principio di diritto ribadito con ordinanza n. 17047 del 16 giugno 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. De Masi, Rel. Balsamo).

Nei fatti i soci di una s.a.s. stipulavano con altre due persone un contratto preliminare di cessione totalitaria delle quote societarie subordinato all’acquisizione, da parte della società stessa, di un complesso aziendale appartenente ad un’altra s.a.s. (partecipata dai medesimi soci della prima). Conclusa l’acquisizione veniva perfezionata la cessione delle quote sociali. L’ufficio riqualificava le operazioni negoziali descritte come cessione di azienda ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/86, assoggettando l’atto ad imposta di registro, ipotecaria e catastale, avviso che veniva opposto dai cedenti e dai cessionari con due distinti ricorsi. Riuniti i ricorsi la CTP di Torino li respingeva. La CTR del Piemonte respingeva il gravame degli appellanti sul rilievo che l’Agenzia aveva correttamente applicato il disposto del cit. art. 20, il quale attribuisce prevalenza alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli atti registrati sul loro titolo e la loro forma. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione.

Come osservato dalla Corte “in tema d’imposta di registro, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall’art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l’Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile”.

La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 21/07/2020, ha statuito che “non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 20 del d.P. R. n. 131/1986 come modificato dall’art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall’art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali”.

La Corte, accolto il ricorso e cassata la sentenza, ha dunque statuito che non possono essere condivise le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Regionale vertendo, nel caso di specie, su avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro su una concatenazione di atti che l’agenzia delle entrate riqualificava in maniera unitaria ex articolo 20 d.P.R.131/86, in termini di trasferimento di diritti immobiliari.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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