Rimborsi ottenuti, ma non dovuti: inapplicabile la sanzione per omesso versamento dell’imposta (art. 13 d.lgs. 471/1997)

by admintrib

Con ordinanza n. 16770 del 13 giugno 2023 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Chiesi) ha ribadito il principio di diritto per cui, nel caso il contribuente ottenga un rimborso non dovuto, è preclusa all’Ufficio la possibilità di irrogare la sanzione prevista per il caso di omesso versamento, totale o parziale, dell’imposta (art. 13 d.lgs. 471/1997).

Nei fatti Agenzia notificò ad una società semplice agricola un atto di contestazione per la irrogazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, conseguente all’omesso versamento dell’I.V.A., per effetto del rimborso dell’imposta richiesto ed ottenuto dalla contribuente, sebbene in difetto dei presupposti di cui all’art. 30, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972. La contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Grosseto che accolse il ricorso. L’Ufficio propose appello innanzi alla C.T.R. della Toscana, la quale rigettò il gravame. L’Agenzia ricorreva dunque per cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. 471/1997 per avere la C.T.R. ritenuto non corretta l’applicazione della sanzione (ex art. 13 cit.) nonostante essa debba essere irrogata in ogni caso di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto e, dunque, anche in caso di rimborso (ottenuto ma) non dovuto.

La Corte, respinto il ricorso, ha chiarito che “il principio di stretta legalità che informa il sistema delle sanzioni in materia tributaria (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3) preclude all’Ufficio di applicare la sanzione prevista per il caso di omesso versamento, totale o parziale, dell’imposta all’ipotesi in cui il contribuente ottenga un rimborso non dovuto, per l’evidente diversità delle due fattispecie e quindi per la palese impossibilità di individuare una medesima ratio sanzionatoria nei due casi, apparendo sufficiente al riguardo riflettere sulla circostanza che, in quello considerato, il fatto che sarebbe sanzionato appare riconducibile non già ad un comportamento proprio del contribuente, bensì ad un errore dell’Ufficio, che avrebbe dovuto verificare con più attenzione la spettanza del rimborso e quindi negarlo se non dovuto” (cfr. Cass. ord. 15938/2010 e Cass. ord. 24517/2020)

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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