Illegittima la notifica della cartella di pagamento al familiare convivente se non accompagnata dall’invio della raccomandata informativa all’effettivo destinatario dell’atto

by admintrib

“In tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte”

Lo precisa la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, nell’ Ordinanza 4 maggio 2022, n. 14093 (Pres. Napolitano, Rel. Succio) accogliendo il ricorso del contribuente fondato su un unico motivo.

Con tale motivo di ricorso il contribuente aveva eccepito la nullità della sentenza di appello per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 60 c. 1 lett. b) bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto legittima la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento nonostante il mancato invio della raccomandata informativa della notifica perfezionata a mani della moglie del contribuente.

La Corte rileva come in questo caso si tratti di notifica operata tramite il messo notificatore, come si evince dalla documentazione in atti. Sul punto, la CTR ha accertato in fatto l’invio e la ricezione della cartella di pagamento di cui si è detto, dando atto in motivazione di come “nel caso di specie risulta provata anche la notifica della raccomandata informativa, consegnata a mani della moglie del contribuente in data 3.11.2014” (pag. 3 terzo capoverso);

In realtà tale ricostruzione non era corretta, poiché tale accertamento in fatto riguardava la notifica non della raccomandata informativa, ma della cartella di pagamento, come da documentazione allegata in giudizio e riprodotta nel giudizio di cassazione.

Dunque, dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso (Cass. VI sez. Ord. 17235/2018), il suo difetto in questo caso rende illegittimo il procedimento stesso. Per i Giudici di Legittimità infatti la CTR ha sbagliato nel richiamare in motivazione il disposto dell’art. 139 c.p.c., poiché nel caso di notifica come quella in esame trova applicazione l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 26 del medesimo d.P.R. cui va fatto rimando.

 

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