La definizione agevolata estingue il processo: la domanda del contribuente, una volta perfezionatasi, è irrevocabile

by admintrib

“La disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, ex art. 6 d.l. 119/18, rende, a sua volta, esplicito che la domanda del contribuente una volta perfezionatasi (art. 6, comma 6), costituisce il titolo di regolazione del rapporto d’imposta oggetto di contestazione, tanto che i relativi effetti prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Questo il principio di diritto espresso con ordinanza n. 13998 del 3 maggio 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Stalla).

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate, con riguardo ad una operazione riqualificata (ex articolo 20 d.P.R. 131/86) in termini di cessione indiretta di azienda, emetteva avviso di liquidazione in recupero di maggiori imposte di registro, catastale ed ipotecaria a fronte del versamento da parte della società contribuente dell’imposta in misura fissa (euro 168,00). A seguito dell’esito favorevole alla contribuente in CTR, l’Ufficio ricorreva in cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 53 Cost. e 20 d.P.R.131/86. Con ordinanza del 2 luglio 2019 la Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo del processo preso atto che la società aveva inteso aderire alla procedura di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art.6 comma 10 del d.l. 119/18 (conv. in l. 136/18). Con ulteriori memorie, presentate nel dicembre 2020 e nel marzo 2022 la società contribuente chiedeva che venisse disposta la trattazione del giudizio ex art.6 co. 13 d.l. cit. Come infatti evidenziato dalla società la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria era nel mentre privata di fondamento in seguito all’intervenuta sentenza n. 158/2020 con cui la Corte Costituzionale aveva ritenuto legittime le modifiche apportate all’art.20 TUR dall’art.1 co. 87 l. 205/2017 (esclusione della riqualificazione per collegamento negoziale ed elementi estrinseci all’atto) e dall’art.1 co. 1084 l. 145/2018 (natura interpretativa ad effetto retroattivo della riforma).

La Corte ha tuttavia dichiarato estinto il processo ai sensi di legge rimarcando come non potesse trovare accoglimento l’istanza di trattazione e decisione nel merito avanzata dalla società contribuente.

Come ricordato dai Giudici di Legittimità “le dichiarazioni di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non hanno natura di mere dichiarazioni di scienza o di giudizio, come tali modificabili, né costituiscono momenti del procedimento volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria, ma integrano atti volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti non sono rimessi alla volontà di quest’ultimo, ma sono previsti dalla legge, come conseguenza dell’osservanza di specifiche disposizioni che regolano ciascuna dichiarazione”.

Riprendendo un risalente e consolidato orientamento interpretativo la Corte ha dunque evidenziato che la domanda di definizione agevolata “una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio né contestata dal contribuente, se non per errore materiale… e non può consistere in un ripensamento successivo alla dichiarazione” (Cfr.: Cass. n. 9442/2019; Cass. n. 1325/2019; Cass. n. 17141/2018; Cass. n. 15295/2015; Cass. n. 3301/2014).

In tal senso “la scelta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata presuppone proprio l’incertezza circa il possibile esito della lite in sede giudiziaria e la volontà della parte di avvantaggiarsi della normativa più favorevole proprio per sottrarsi a questa incertezza, volontà non revocabile dopo l’avvenuta formulazione dell’istanza di definizione e il pagamento del relativo importo” (Cass., 17 luglio 2018, n. 18899).

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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