Illegittima la cartella di pagamento notificata agli eredi pretermessi dal de cuius

by admintrib

Con sentenza n. 9186 del 22 marzo 2022 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Di Iasi, Rel. Mele) ribadisce il principio di diritto secondo cui è illegittima la cartella di pagamento notificata ai presunti eredi quando questi siano in realtà stati pretermessi dal testamento.

Nei fatti alcune contribuenti impugnavano la cartella di pagamento per ICI non corrisposta al Comune dal loro padre e ad esse notificata in quanto figlie presunte eredi. Le stesse deducevano infatti di essere state del tutto pretermesse dal testamento del genitore (il quale aveva lasciato tutte le sue proprietà alla convivente, ivi compresi gli immobili cui si riferiva l’imposta). La CTR di Lecce respingeva il ricorso e la CTR confermava tale decisione, ritenendo regolare la notifica della cartella di pagamento alle ricorrenti in quanto presunte eredi e come tali legittimate passive per il debito tributario, stante l’irrilevanza delle “ulteriori vicende testamentarie” dedotte per la prima volta in appello. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione le contribuenti.

Come precisato nell’occasione dalla Suprema Corte anche in relazione ai debiti ereditari di natura tributaria, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, deve ritenersi applicabile quanto disposto dagli artt. 752 e 754 del codice civile secondo cui i coeredi contribuiscono verso i creditori al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari del de cuius personalmente e in proporzione alle rispettive quote ereditarie (Cass. n. 18451/2016; Cass. n. 22426/2014).

Tuttavia l’assunzione della qualità di erede consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. n. 6479/2002, Cass. n. 2849/1992), non essendo in tal senso sufficienti né la mera chiamata all’eredità né la denuncia di successione trattandosi di un atto di natura meramente fiscale (Cass. n. 10729/2009).

Richiamando consolidati principi giurisprudenziali i Giudici di Legittimità hanno ricordato che “ai fini dell’acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell’eredità che segue l’apertura della successione, essendo necessaria l’accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza” (Cass. n. 5247/2018). Inoltre “della avvenuta accettazione della eredità deve dare la prova ei qui dicit, secondo i generali principi in tema di onere della prova dettati dall’art. 2697 cod. civ.”. (Cass. n. 21436/2018).

La Corte ha dunque cassato nel merito la sentenza impugnata ritenendo che in mancanza di prova dell’avvenuta accettazione dell’eredità le ricorrenti non potevano considerarsi soggetti passivi d’imposta. I Giudici di Legittimità hanno inoltre evidenziato come la CTR, non tenendo alcun conto dei principi suesposti, avesse da un lato affermato l’irrilevanza delle vicende testamentarie in quanto non inerenti al giudizio, dall’altro sostenuto che le ricorrenti, «nella loro qualità di presunte eredi» erano «come tali legittimate passive per il debito tributario “de quo”».

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

 

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