Il valore venale dell’area pertinenziale ai fini IMU va determinato con stima diretta

by admintrib

La VI Sezione della Corte di Cassazione nella ordinanza 28 dicembre 2022, n. 37929 (Pres. Luciotti, Rel. Succio) cassa una sentenza della CTR del Lazio la quale aveva ritenuto legittimo il criterio di valutazione di una area pertinenziale, in seno ad un accertamento IMU, che aveva semplicemente derivato il valore defalcando dal valore della compravendita il valore dell’immobile, unitariamente accatastato con l’area stessa.

Nel ricorso la contribuente aveva lamentato sul punto la violazione della disposizione di cui all’art 5, c. 5 del d. Lgs. 504 del 1992 integrato dall’art. 36, c. 2, D.L. 223/2006 convertito nella L. 248 del 2006, e dall’art. 1, c. 741 lettera d) della L. n. 160/2019, in relazione all’art. 7 360, c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato benché privo di indicazioni quanto agli elementi di calcolo del tributo, alla zona, all’indice di edificabilità e alla destinazione d’uso del bene ritenuto area fabbricabile.

Il motivo viene ritenuto fondato.

La Corte rileva come parte ricorrente, nel proprio ricorso dà prova, anche ai fini dell’autosufficienza dei motivi di ricorso e del loro necessario collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata, della mera “copiatura” da parte della CTR del contenuto dell’avviso, operazione compiuta dal giudice dell’appello al punto 2.5 della propria sentenza.

Pertanto, in concreto non viene spiegato dal giudice dell’appello in forza di quali ragioni il valore venale in comune commercio è stato determinato semplicemente decurtando dal valore della compravendita il valore degli immobili, specie a fronte di deduzioni da parte della contribuente secondo le quali nell’atto notarile di compravendita concluso nell’anno 2014 il prezzo era comprensivo di fabbricati, terreni e magazzino.

Infatti, per la determinazione del valore venale in comune commercio dell’area pertinenziale i parametri vincolanti sono anche quanto all’IMU quelli previsti dall’art. 5, comma quinto, del d. Lgs. n. 504 del 1992 che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, non risultando idonea di per sé la mera determinazione del valore operata decurtando dal valore della compravendita osservato il valore degli immobili che insistevano sull’area, così come risulta dalla pronuncia gravata in quanto non costituente valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima (in argomento si vedano Cass. Sez. 5, Sent. n. 7297 del 11/05/2012; in argomento anche Cass., n. 12273 del 17/05/2017; n. 14118 del 07/06/2017).

 

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