Crediti previdenziali: la prescrizione quinquennale è rilevabile d’ufficio. Non esiste il diritto del contribuente a versare per anni prescritti beneficiando dell’anzianità contributiva

by admintrib

Il disposto dell’art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni.

La giurisprudenza di questa Corte, nel fare applicazione di questa norma, ha ritenuto che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata sia sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria; di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l’ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio, senza che l’assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell’iscrizione per il periodo coperto da prescrizione; nè rileva l’eventuale inerzia della cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poiché il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall’ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l’attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo (cfr. Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso senso Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014).

Questo l’interessante principio di diritto ribadito dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione nella ordinanza 20 dicembre 2022, n. 37570 (Pres. Scaldaferri, Rel. Pazzi) con la quale la Suprema Corte decide su una controversia insorta tra la procedura di amministrazione straordinaria di una società e l’INPS. La segnalazione della ordinanza in rete si deve, è bene dirlo, al costante impegno dell’amico Avv. Bruno Maviglia.

Il ricorso è avverso il decreto del Tribunale di Milano con cui il tribunale aveva rilevato la tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla procedura riguardo i crediti di natura contributiva portati da cinque cartelle, poiché la prescrizione dei crediti di tale natura, una volta maturata, ha efficacia estintiva e non preclusiva, opera di diritto indipendentemente da un’eccezione di parte ed è rilevabile d’ufficio.

Il motivo di doglianza, che lamentava la la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. 335/1995, 95 e 99 l. fall. viene ritenuto fondato per quanto sopra evidenziato. La conseguenza è quindi che il rilievo di tardività dell’eccezione di prescrizione in quanto sollevata dalla procedura dopo la sua costituzione in giudizio è erroneo rispetto ai crediti di natura contributiva, dato che una simile eccezione, essendo rilevabile d’ufficio, non soggiaceva ai limiti previsti dall’art. 99, comma 7, l. fall..

 

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